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Danno estetico: risarcito il paziente se non adeguatamente informato

Professione Redazione DottNet | 02/09/2015 15:07

Il tribunale di Firenze dà ragione alla paziente nella lunga vertenza con un chirurgo estetico.

Il paziente che decide di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica deve essere compiutamente e scrupolosamente informato circa le possibilità dell'esito negativo dell'intervento medesimo, nonché del rischio del peggioramento del proprio aspetto. Nel caso in cui il medico non abbia fornito informazioni dettagliate e l'intervento non raggiunga il suo scopo, il chirurgo è tenuto a risarcire i danni alla paziente. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Firenze 452/2015.

 

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La controversia era sorta in seguito al protrarsi dell'esito negativo di alcuni interventi di chirurgia estetica cui si era sottoposta una donna, desiderosa di rinvigorire l'aspetto del suo seno. Prima dell'operazione la paziente era stata rassicurata sulla semplicità dell'intervento e non era stata informata delle eventuali complicanze pur possibili, avendo sottoscritto il modulo per il consenso informato pochi minuti prima dell'operazione. Tuttavia, l'intervento non raggiungeva il suo scopo e con lo stesso esito negativo si concludevano altre due operazioni cui la donna si era sottoposta sempre con lo stesso medico. Così per ovviare a tale situazione la donna si era rivolta ad altri professionisti che avevano rilevato l'errata tecnica chirurgica adottata, nonché l'errata esecuzione degli interventi.All'esito di un quarto intervento risolutivo eseguito da altro medico, la donna citava in giudizio il primo chirurgo chiedendo il risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale assunta dal medico e per la violazione dell'obbligo di fornire alla stessa paziente un consenso informato.

 

Il paziente deve essere informato della probabilità di un esito negativo dell'intervento - Il Tribunale accoglie la domanda della donna basandosi sulla relazione della Ctu che aveva mostrato come non solo non vi era stato il raggiungimento di quanto in fase pre operatoria prospettato e garantito dal medico, ma addirittura con i successivi interventi si era verificato un evidente peggioramento sia dal punto di vista psichico, sia fisico, sia estetico. Il giudice, alla luce dei precedenti giurisprudenziali sul tema, afferma che «il problema della responsabilità del chirurgo estetico si basa essenzialmente sulla problematica del “consenso informato” reso dal paziente, atteso che tutte le prestazioni medico-chirurgiche rientrano nelle obbligazioni di mezzi». Il medico, infatti, deve informare correttamente il paziente e ha l'onere di «tratteggiare in modo dettagliato il risultato che intende raggiungere a seguito dell'operazione, le modalità dell'intervento, e di prospettare realisticamente i rischi e le possibili conseguenze pregiudizievoli connesse all'intervento».

 

Parallelamente, il paziente ha l'onere di «prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite, al fine di valutare l'opportunità di sottoporsi all'intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista, nell'esercizio della propria autonomia privata».Tutto ciò non è accaduto nel caso di specie dove è mancata da parte del medico la qualità e la completezza delle informazioni che dovevano essere invece fornite alla paziente. Il paziente deve essere informato della probabilità di un esito negativo dell'intervent.

 

fonte: sole24ore

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