Lesioni precancerose efficacemente trattate vanno quantizzate fino a 5% di danno biologico, secondo INAIL.
La classe ricomprende tutte le lesioni precancerose che si sono giovate di trattamento. Alla stessa stregua possono essere considerate le lesioni precancerose non bisognose o non ancora trattate. Per analogia la presente classe ricomprende anche altre condizioni preneoplastiche. La positività degli indici neoplastici di norma non è suscettibile di indennizzo. In ogni caso, stante la necessità di un monitoraggio clinico e strumentale, l'eventuale ripercussione psicologica che può accompagnare un tale stato può assumere significato menomativo.
Sempre va verificata, in modo scientificamente affidabile, la predittività di danno neoplastico futuro ricorrente nel caso di specie, non tutti gli indici possono essere posti sullo stesso piano. In tal senso, la condizione in questione può essere valutata e ricompresa all'interno di questa classe. Le esemplificazioni proposte consentono di generalizzare, anche mediante criteri di analogia, la valutazione delle neoplasie in questione.
Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale fino a 10% di danno biologico, secondo INAIL
Deve intendersi per trattamento radicale l'exeresi, locale e/o distrettuale della massa tumorale con interruzione presuntiva del processo neoplastico. Il giudizio d'interruzione deve ovviamente integrare il dato generale epidemiologico sulla scorta non solo del trattamento chirurgico ma dell'insieme delle prestazioni antitumorali messe in atto nell'immediatezza e a distanza di tempo (trattamenti medici, chemio-radio, ecc.). Sempre ai fini della valutazione della menomazione, la percentuale prevista ritiene efficace e radicale il trattamento quando il tempo medio atteso di vita libera da malattia invalidante è affabilmente superiore ai 5 anni.
La percentuale massima tiene altresì conto del disagio e del pregiudizio conseguente a follow-up, a seconda del tipo e della frequenza degli accertamenti, degli esiti anatomici del trattamento (ovviamente quando questi per estensione, localizzazione e ripercussione funzionale non assumono autonomia menomativa stimabile di per sé) nonché del coinvolgimento psicologico correlato alla positività. Tra le neoplasie in questione possono essere ricomprese il carcinoma basocellulare della cute, così come le neoplasie vescicali superficiali. Se la possibilità di una recidiva per il carcinoma basocellulare è correlabile per lo più ad un trattamento inappropriato e quindi infrequente, la percentuale di recidiva nei pazienti con neoplasie uroteliali, quale quelle indicate, rappresenta il cinquanta percento delle eventualità.
Ai fini della valutazione del danno deve quindi contemperarsi anche il disagio conseguente al necessario follow-up con cistoscopia e analisi citologiche quanto meno per il periodo indicato dagli specialisti (solitamente ogni 3 mesi per 2 anni, poi ogni 6 mesi per altri 2 anni, quindi una volta all'anno). E solo in tali casi che possono prospettarsi danni massimali per la classe. Le esemplificazioni proposte consentono di generalizzare i riferimenti valutativi. In tal caso si può far ricorso a criteri di analogia che ben consentono di valutare le neoplasie in questione.
Recidive di neoplasia maligna che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale fino a 16% di danno biologico secondo INAIL.
Nel caso di recidive multiple il punteggio complessivamente assegnato, a seguito di accertamenti policroni, deve far riferimento alla voce che costituisce il limite massimo di danno indennizzabile (16%). Per quanto attiene a questa classe di menomazione la graduazione del danno è anche funzione del fatto che tali pazienti sono candidabili, in presenza di recidive multiple, alla chemioterapia locale.
Neoplasie maligne con metastasi plurime diffuse e severa compromissione dello stato generale con necessità di ospedalizzazione ovvero di presidi domiciliari equivalenti, sebbene la morte non sia imminente, danno > 80%, secondo INAIL.
Cachessia neoplastica, danno 100%, secondo INAIL.
La necessità di una precisazione al riguardo deriva dalla diversa visione che la medicina clinica e la medicina legale hanno della condizione di cachessia neoplastica. Sotto il profilo clinico infatti la cachessia è sindrome che compare nell'evoluzione terminale di circa il 70% dei pazienti neoplastici, talora è invece evidente all'esordio della malattia tumorale quando le capacità biologiche del soggetto sono di gran lunga conservate.
Sotto il profilo medico legale il paziente cachettico è sempre equiparato a soggetti con disabilità severa e questa è essenzialmente correlata allo stato di prostrazione fisica, depauperamento muscolare e ingravescente insufficienza delle funzioni vitali indotti nella fase avanzata della malattia tumorale.
Ebbene la voce di menomazione va riferita non alla condizione di cachessia, pur se indiscutibilmente conclamata dalla presenza di mediatori tissutali e plasmatici responsabili delle alterazioni nutrizionali e metaboliche specifiche, va invece riferita alla condizione di generale depauperamento tissutale e ingravescente insufficienza delle funzioni vitali che costituisce la fase finale della malattia tumorale ma che può essere assente negli stadi iniziali dell'affezione neoplastica con sindrome cachettica.
“Contenuto a carattere medico o sanitario proveniente da una esperienza personale dell’utente”
La finalità del divieto è di garantire la massima efficienza e funzionalità operativa all'Ssn, evitando gli effetti negativi di un contemporaneo esercizio, da parte del medico dipendente, di attività professionale presso strutture accreditate
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