
Queste, in sintesi, le norme previste dalla legge, approvata definitivamente dalla Camera il 10 febbraio 2004:
- ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA: è consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci; sterilità e infertilità devono essere documentate e certificate dal medico (le nuove linee guida permettono l'accesso anche alle coppie in cui l'uomo è affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili).
- NO ALL'ETEROLOGA: il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia. - CHI POTRA' RICORRERE ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE: saranno le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, ai single, alle mamme-nonne e alla fecondazione post mortem.
- TUTELA DEL NATO E DEL NASCITURO: la legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nascono dall'applicazione di queste tecniche sono figli legittimi della coppia o acquisiscono lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.
- CONSENSO INFORMATO: la coppia deve essere accuratamente e costantemente informata sulle tecniche e sulle varie fasi della loro applicazione. Una volta che l'ovulo è fecondato deve essere impiantato entro sette giorni e non è possibile alcun ripensamento.
- EMBRIONI E SPERIMENTAZIONE: sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull'embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. E' vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione.
- PRODUZIONE EMBRIONI: è possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto.
- CRIOCONSERVAZIONE: è consentita solo quando il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
- SI' DIAGNOSI PREIMPIANTO: le precedenti linee guida limitavano invece le indagini sullo stato di salute dell'embrione a quelle di solo tipo ''osservazionale''.



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