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Visite fiscali con indirizzo "incompleto"

Professione CLAUDIO PALOMBI | 18/10/2016 10:41

di Matteo Murano*

Dirimenti sono le numerose sentenze della Corte di Cassazione (compresa quella della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1283 del 2 febbraio 1993), recepite dall’INPS con proprie circolari (n. 129 del 06.06.1990, n. 182 del 04.08.1997 e n. 183 del 07.08.1998).

Tali sentenze precisano che, in caso di indirizzo “incompleto”, l’INPS è tenuto, in base al dovere di buona amministrazione, ad attivarsi per tentare di integrare il dato carente.

Non è sanzionabile il lavoratore nel caso in cui l’INPS abbia la possibilità di accertare l’indirizzo completo in base a dati in proprio possesso o “agevolmente” e “facilmente” acquisibili aliunde.

Tali sentenze obbligano l’INPS a ricercare il dato carente ed, in caso positivo, ad inserirlo prima di assegnare la visita al medico fiscale.

In caso negativo la visita può essere ugualmente assegnata al medico, a condizione che l’INPS abbia precedentemente valutato, sulla base della situazione locale, che il medico fiscale sia posto nelle condizioni di individuare “agevolmente e “facilmente” il domicilio di malattia.

Ciò potrà avvenire, ad esempio, in caso di carenza del numero civico in una strada di breve lunghezza, ma non nel caso in cui tale strada fosse eccessivamente lunga o con numerosi condomini in cui manchi il portiere, in quanto verrebbe a mancare il principio di “agevole” e “facile” individuazione del domicilio di malattia.

In ogni caso il medico fiscale che tenti, seppur vanamente, di eseguire una visita con indirizzo incompleto, ha diritto alla corresponsione dell’accesso.

Pertanto, nel caso in cui il medico di controllo non fosse riuscito ad individuare il domicilio di malattia e l’INPS, pur avendone la possibilità, non avesse inserito il dato mancante prima dell’assegnazione della visita oppure avesse assegnato una visita senza valutare correttamente che il domicilio potesse essere individuato agevolmente e facilmente, sarebbe pagato un accesso inutilmente.

Nel primo caso perché il lavoratore non può essere sanzionato e nel secondo caso perché l’INPS avrebbe dovuto sanzionare il lavoratore indipendentemente dall’esito delle visita fiscale.

Poiché l’INPS è una Pubblica Amministrazione, e gestisce fondi pubblici, l’assegnazione di visite fiscali, nelle eventualità sopra esposte, comporterebbe un evidente danno al Pubblico Erario (il pagamento di un accesso che si sarebbe potuto e dovuto evitare).

* socio Associazione Nazionale Medici Fiscali (ANMEFI)

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