Le sostanze medicinali vietate nella prescrizione e allestimento di preparazioni magistrali
Passano da 40 a 16 le sostanze vietate nei preparati galenici dimagranti. Lo prevede il decreto correttivo firmato dal Ministero della Salute che sarà pubblicato, a giorni, in Gazzetta Ufficiale. Frutto di un tavolo di confronto tra dicastero e associazioni dei farmacisti il decreto riscrive quello, contestatissimo, del 22 dicembre scorso, che vietava l'impiego di una quarantina di sostanze, tra cui finocchio e té verde, nelle preparazioni magistrali. Il nuovo testo riduce i principi attivi off limits alle sole molecole di sintesi (come sertralina, buspirone, pancreatina).
"Ritornano quindi nella disponibilità del farmacista preparatore sostanze naturali come tè verde, caffeina, citrus aurantium, tarassaco, aloe, guaranà, rabarbaro, finocchio e via a seguire", scrive Federfarma sul portale.
Il medico che prescrive, infine, dovrà raccogliere il consenso informato del paziente. "Il nuovo decreto", commenta la presidente di Federfarma Annarosa Racca, "riporta un po' di chiarezza nel settore. Merito del lavoro del tavolo, grazie allo spirito di collaborazione di tutti i suoi partecipanti, e del ministro Lorenzin che si è dimostrata ancora una volta sensibile ai problemi della farmacia".
Ecco i prodotti vietati
- SERTRALINA;
- BUSPIRONE;
- ACIDO URSODESOSSICOLICO
- PANCREATINA;
- ACIDO DEIDROCOLICO;
- D-FENILALANINA;
- DEANOLO-P-ACETAMIDO BENZOATO;
- FENILEFRINA;
- SPIRONOLATTONE;
- L-TIROXINA;
- TRIIODOTIRONINA;
- ZONISAMIDE;
- NALTREXONE;
- OXEDRINA;
- FLUVOXAMINA;
- IDROSSIZINA.
Nel nuovo decreto è precisato che è fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti le sostanze medicinali sopra indicate in forma singola o in combinazione associata tra loro.
E’ fatto, altresì, divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di allestire per il medesimo paziente due o più preparazioni magistrali singole contenenti una delle suddette sostanze medicinali a scopo dimagrante.
Gli obblighi per i medici e i farmacisti. L’articolo 2 xdel decreto, confermando i divieti e le limitazioni vigenti circa la prescrizione e la preparazione di preparazioni magistrali a scopo dimagrante e richiamando la disciplina di cui all’articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, stabilisce:
Fonte: ministero salute, QS
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