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Dimagranti in farmacia: le regole per medici e farmacisti

Farmaci Redazione DottNet | 05/04/2017 17:11

Le sostanze medicinali vietate nella prescrizione e allestimento di preparazioni magistrali

Passano da 40 a 16 le sostanze vietate nei preparati galenici dimagranti. Lo prevede il decreto correttivo firmato dal Ministero della Salute che sarà pubblicato, a giorni, in Gazzetta Ufficiale. Frutto di un tavolo di confronto tra dicastero e associazioni dei farmacisti il decreto riscrive quello, contestatissimo, del 22 dicembre scorso, che vietava l'impiego di una quarantina di sostanze, tra cui finocchio e té verde, nelle preparazioni magistrali. Il nuovo testo riduce i principi attivi off limits alle sole molecole di sintesi (come sertralina, buspirone, pancreatina).

"Ritornano quindi nella disponibilità del farmacista preparatore sostanze naturali come tè verde, caffeina, citrus aurantium, tarassaco, aloe, guaranà, rabarbaro, finocchio e via a seguire", scrive Federfarma sul portale.

Il decreto inoltre si limita a intervenire soltanto sulle preparazioni magistrali "a scopo dimagrante". Sul rispetto delle nuove disposizioni vigilerà una rete di monitoraggio: i farmacisti dovranno inviare alle Asl le ricette di preparazioni a scopo dimagrante spedite loro dai medici, che attraverso il Ministero arriveranno all'Istituto superiore di Sanità. Quest'ultimo realizzerà una relazione trimestrale sui rischi.

Il medico che prescrive, infine, dovrà raccogliere il consenso informato del paziente. "Il nuovo decreto", commenta la presidente di Federfarma Annarosa Racca, "riporta un po' di chiarezza nel settore. Merito del lavoro del tavolo, grazie allo spirito di collaborazione di tutti i suoi partecipanti, e del ministro Lorenzin che si è dimostrata ancora una volta sensibile ai problemi della farmacia".

Ecco i prodotti vietati

- SERTRALINA;
- BUSPIRONE;
- ACIDO URSODESOSSICOLICO

- PANCREATINA;
- ACIDO DEIDROCOLICO;
- D-FENILALANINA;
- DEANOLO-P-ACETAMIDO BENZOATO;
- FENILEFRINA;
- SPIRONOLATTONE;
- L-TIROXINA;
- TRIIODOTIRONINA;
- ZONISAMIDE;
- NALTREXONE;
- OXEDRINA;
- FLUVOXAMINA;
- IDROSSIZINA.

Nel nuovo decreto è precisato che è fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti le sostanze medicinali sopra indicate in forma singola o in combinazione associata tra loro.

E’ fatto, altresì, divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di allestire per il medesimo paziente due o più preparazioni magistrali singole contenenti una delle suddette sostanze medicinali a scopo dimagrante.

Gli obblighi per i medici e i farmacisti.  L’articolo 2 xdel decreto, confermando i divieti e le limitazioni vigenti circa la prescrizione e la preparazione di preparazioni magistrali a scopo dimagrante e richiamando la disciplina di cui all’articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, stabilisce:


  • a)  per il medico l’obbligo
    - di ottenere il consenso informato scritto del paziente al trattamento medico;
    - di specificare nella ricetta le esigenze particolari di trattamento che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea e le indicazioni d’uso;
    - di trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all’identità del paziente trattato;
     
    b) per il farmacista l’obbligo
    - di trasmettere mensilmente le suddette ricette, in originale o in copia, all’azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, che provvede al loro inoltro al Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, per le opportune verifiche.

  • Al fine di monitorare l’uso e la sicurezza delle preparazioni magistrali a scopo dimagrante, la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute trasmetterà copia di tali ricette all’Istituto  superiore di sanità che dovrà comunicare periodicamente, almeno con cadenza trimestrale, al Ministero della Salute gli esiti del monitoraggio, con una valutazione complessiva del rischio per la salute sull’uso delle sostanze medicinali impiegate.

    Infine, il nuovo decreto inserisce, l’articolo 3 che prevede l’obbligo per le Asl o le aziende ospedaliere di trasmettere alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute le ricette che ricevono ai sensi del citato art. 5 della L. 94/1998, anche ai fini dell’eventuale adozione da parte del Dicastero stesso, ai sensi dell’art. 154, comma 2, del D.Lgs. 219/2006, di provvedimenti di divieto di utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica.

Fonte: ministero salute, QS

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