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Ddl concorrenza, sì dal Senato: le novità per le farmacie

Farmacia Redazione DottNet | 03/05/2017 20:32

Società di capitale, tetto del 20% su base regionale

Quella che doveva essere la prima legge "annuale" sulla Concorrenza, dopo un anno e mezzo in Senato (e più di due in Parlamento, da quando è stata presentata nell'aprile del 2015 come collegato alla legge di bilancio) ha ricevuto finalmente il via libera, con voto di fiducia, dall'Aula di Palazzo Madama. Per diventare legge però manca ancora un passaggio: il ritorno alla Camera, dove non dovrebbe subire modifiche. Vediamo quali sono i contenuti della norma.

Ecco le novità per le farmacie: le società di capitale potranno controllare le farmacie, ma dovranno rispettare un tetto del 20% su base regionale. I farmaci di Fascia C continuano a essere venduti solo in farmacia.

Comma 158. Vengono soppressi i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie; la disciplina attuale limita la possibilità di partecipazione alle persone fisiche, iscritte all'albo dei farmacisti e che abbiano conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l'idoneità o che abbiano effettuato almeno due anni di pratica professionale. Poi si introduce il principio di incompatibilità della partecipazione alle società con l’esercizio della professione medica, conferma il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e sopprime il riferimento alle attività di intermediazione del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili.
 
Comma 159. Viene fissato il tetto per l'ingresso delle società di capitali: non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio di una regione.
 
Comma 160. Si prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicuri il rispetto del divieto, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida.
 
Comma 161. Modificata la norma sull'obbligo di comunicazione dello statuto societario e delle relative variazioni ad alcuni soggetti pubblici. Rispetto alla disposizione attuale, si specifica che l'obbligo riguarda anche le variazioni dell'identità dei soci e che, per la trasmissione dello statuto, il termine di sessanta giorni decorre dalla sua adozione (attualmente si fa riferimento, come termine di decorrenza, alla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia).
 
Comma 162. Per le farmacie che, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, viene consentito il trasferimento territoriale in alcuni comuni della medesima regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum di 5.000 euro. Per l'ammissibilità del trasferimento, la graduatoria deve perfezionarsi prima dell'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche.
 
Comma 165. Nuove regole sulla disciplina sulla vendita delle scorte di medicinali per i quali siano intervenute modificazioni del foglietto illustrativo. Attualmente Aifa può autorizzare la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello nuovo. Con la nuova previsione invece, nel caso dell’autorizzazione da parte di Aifa, il cittadino ha diritto di scegliere tra il ritiro del nuovo foglietto in formato analogico (cioè, cartaceo) e la ricezione con metodi digitali, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Comma 166. Le farmacie potranno essere aperte anche oltre gli orari e i turni stabiliti, che rappresentano, secondo la nuova norma, il livello minimo di servizio da assicurare. La facoltà di apertura al di fuori di questo ambito è subordinata alla preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente all'ordine provinciale dei farmacisti e all'informazione alla clientela, attraverso cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.

"L'ennesima fiducia sul ddl Concorrenza è un'occasione persa. Avevamo chiesto di far tornare il testo in Commissione per garantire al Paese un prodotto legislativo migliore, magari attraverso una convergenza politica. Invece governo e maggioranza si apprestano a licenziare un testo con molti nodi irrisolti".

Lo ha detto, intervenendo in Aula, il senatore e responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni, Andrea Mandelli. "Questo ddl - ha proseguito - è stato fermo per mesi, a dimostrazione del fatto che non c'era alcuna urgenza di porre la fiducia. E sarebbe stato molto meglio riflettere su alcune norme, dal tema dei taxi a quello dell'energia, dagli interventi sulle professioni a quelli relativi alle farmacie. Si è scelta ancora una volta la strada dello scontro muscolare e purtroppo a pagarne il prezzo è il nostro Paese", conclude.

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