I vincitori di concorso potranno essere anche società di capitali. Ma sono in agguato liti giudiziarie
Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, le farmacie potranno essere società di capitali. Il ddl estende la possibilità della titolarità dell'esercizio della farmacia privata alle società di capitali purché le società in questione abbia come oggetto esclusivo la gestione di farmacie. I soci non potranno essere però medici, ma solo persone fisiche iscritte all'albo dei farmacisti, che abbiano conseguito una titolarità o l'idoneità o che abbiano effettuato almeno due anni di pratica professionale.
Ma vediamo che cosa significa in concreto questa importante novità. La titolarità, come scrive il Sole24ore, la potranno assumere anche le società di capitali sotto la direzione responsabile, ovviamente, di un farmacista. La partecipazione alla società è incompatibile con ogni altra attività, eventualmente esercitata in ambito farmaceutico, ivi compresa quella di intermediazione, così come in quella di esercizio della professione medica.
Ogni società, sotto qualsiasi forma costituita, a differenza della normativa attuale, si legge sul giornale economico, che prevede un massimo di titolarità individuato in quattro farmacie esercenti nella medesima provincia, potrà acquisire un numero di farmacie, nella stessa regione, non superiore al 20% del totale. Relativamente al limite temporale di dieci anni, imposto ai vincitori di farmacie nei concorsi straordinari per soli titoli (dei quali tanti ancora in corso di definizione a causa di contenziosi amministrativi in essere), per perfezionare un eventuale trasferimento delle quote possedute, tale termine è stato ridotto a tre anni, a decorrere alla data di autorizzazione all'esercizio della rispettiva farmacia.
Fatte queste considerazioni, si pongono due particolarità riferibili, entrambe, agli effetti «collaterali» e indiretti che si registreranno ad esito delle anzidette procedure concorsuali di cui all'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella legge n. 27 del 24 marzo del medesimo anno. La prima, che è risolta dal comma 2-bis dello stesso articolato, riguarda la possibilità di trasferimento, previa formale istanza in tal senso, in altro Comune della stessa regione di quelle farmacie, non sussidiate, che risultino essere, alla data di entrata in vigore della legge, non sussidiate e in organico in Comuni inferiori ai 6.600 abitanti.
Il secondo afferisce alla possibilità o meno, per quei gruppi di farmacisti risultati vincitori nel ripetuto concorso straordinario di assegnazione delle sedi comunque vacanti, di assumere la configurazione non solo di società di persone ma anche di capitali, ferma restando ovviamente la composizione societaria limitata ai soli componenti il team originariamente assegnatario del relativo punteggio. E ancora. Se sarà possibile alle società di persone divenute concorsualmente titolari delle relative farmacie trasformarsi nelle sopravvenute società di capitali. Due bei interrogativi ai quali darà, probabilmente, soluzione la giurisprudenza, attesa la verosimiglianza delle dispute che insorgeranno.
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