Non scatta la prescrizione. Si apre una nuova giurisprudenza che i Tribunali dovranno recepire in tutti i gradi giudizio
Una sentenza attesa da oltre vent’anni, quella della Corte di Giustizia Europea sulla vertenza dei medici specialisti che tra il 1978 e il 2006 non hanno ricevuto il corretto trattamento economico. Questa pronuncia, infatti, segna un passaggio fondamentale nella giurisprudenza del contenzioso.
Il primo punto riguarda l’ammontare delle somme che i tribunali dovranno d’ora in poi riconoscere, che risulteranno triplicate anche in virtù degli interessi e della rivalutazione monetaria (citati nella sentenza).
Il secondo aspetto riguarda invece la prescrizione che secondo la Corte Ue non è mai iniziata a decorrere perché non c’è mai stata una normativa di attuazione per i medici iscritti ai corsi prima del 2006.
«Dopo 20 anni la Corte Ue – commenta Simona Gori, Direttore Generale Consulcesi - conferma quanto abbiamo sempre sostenuto. Ora si apre una nuova giurisprudenza che i Tribunali dovranno recepire in tutti i gradi giudizio. Una notizia estremamente positiva per tutti i medici specialisti penalizzati dalla mancata attuazione delle direttive Ue in materia. Grazie a questa sentenza vengono meno i termini di prescrizione e si triplicano le somme riconosciute ai ricorrenti».
Il merito della sentenza e le conseguenze
«La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha stabilito che l’adeguata remunerazione deve essere corrisposta per il periodo della formazione specialistica a partire dal 1º gennaio 1983 e fino alla conclusione, anche se la formazione è iniziata prima. Tale questione era stata rimessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanze del 5 luglio 2016) alla Corte Europea affinché interpretasse correttamente le Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE in materia di formazione del medico specialista e di remunerazione adeguata. Il problema da risolvere era se i medici che si erano iscritti ai corsi di specializzazione prima del 31 dicembre 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione.
La Corte Europea ha detto di sì, almeno per gli anni di frequenza dal 1 gennaio 1983 in poi.
Ma la sentenza in questione risulta fondamentale anche relativamente ad altri due aspetti di particolare importanza: i criteri di determinazione dell’ammontare del risarcimento e la prescrizione:
Il primo di questi aspetti viene affrontato direttamente dalla Corte di Giustizia Europea nel punto 47 della sentenza nel quale si afferma che il risarcimento deve essere determinato in base a quanto previsto dalla "normativa nazionale di trasposizione" della direttiva. Ebbene, la normativa di trasposizione è il decreto legislativo 257 dell’8 agosto 1991, n. 257 il quale all’art. 8 prevede una borsa di studio di Lire 21.500.000, attuali Euro 11.103,94 per ogni anno di frequenza. Quindi molto di più di quanto liquidato da numerose sentenze dei tribunali (Euro 6.713,94 per ogni anno di frequenza). Non solo, sulla base di tale principio e conformemente a quanto già chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza del 17 aprile 2009 n. 9147), sono dovuti anche la rivalutazione monetaria e gli interessi, con la conseguenza che in molti casi la somma dovuta viene triplicata.
Il secondo aspetto riguarda indirettamente la prescrizione in quanto, dovrebbero essere smentite quelle tesi sfavorevoli ai medici secondo le quali il termine decennale di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n. 370/99 del 27 ottobre 1999. Infatti, se tale legge non può avere rilievo per i medici iscritti ai corsi prima della trasposizione delle direttive, si può sostenere che la prescrizione non è mai iniziata a decorrere, non essendo stata mai attuata per questi medici la direttiva».
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