
Cassazione: gli strumenti del centro medico avevano la sola finalità di raccogliere i dati del paziente, la patologia da cui sono affetti e un preventivo della cura
Non sono soggetti a misura cautelare gli strumenti rinvenuti in un centro medico che hanno la sola finalita' di raccogliere i dati del paziente, la patologia da cui sono affetti e un preventivo della cura. Questo il contenuto della sentenza della Cassazione di oggi n. 38485/19. La Corte si e' trovata alle prese con un centro in Roma presso il centro commerciale Cinecitta' 2 non propriamente medico in cui erano presenti strumenti elettronici e un' infermiera. Nel grado precedente era stata eccepita l' incompetenza di quest' ultima a gestire mezzi elettronici accostati al mondo medico. E, quindi, anche in funzione di cio' il tribunale si era espresso per il sequestro.
Niente di piu' sbagliato, sottolinea la Corte, secondo cui la funzione dell' infermiera era assolutamente paragonabile a quella di una segretaria, perche' doveva aiutare i pazienti a inserire nei computer dati e ricevere preventivi.
In definitiva il requisito fondamentale e' che all' interno della struttura siano compiuti atti aventi una rilevanza medica. Non rientrano, invece, in questa categoria gli atti il cui svolgimento sia scevro da una qualsivoglia attivita' organizzativa oppure gli atti nei quali e' lo stesso paziente ad acquisire i dati anamnestici che egli successivamente trasferira' al personale sanitario tramite l' utilizzo di strumenti comunemente detti di autodiagnosi.
Dalla sospensione dei versamenti Enpam al Bonus Bebè, fino alle nuove regole sulla previdenza complementare: leggi il dossier che analizza le novità su contributi, pensioni e tutele economiche dei professionisti sanitari
Controlli fiscali, personale, dati e attività sanitaria: il perimetro delle verifiche è più ampio di quanto si immagini
Sono 13 milioni gli italiani con almeno due patologie. La multimorbilità cresce con l’età e si concentra negli over 75.
Focus dell’Ufficio parlamentare di bilancio: aumenta la spesa privata e triplicano gli iscritti ai fondi sanitari, con effetti sull’equità del sistema.
Sentenza di Milano riconosce il diritto all’indennità prevista dagli accordi nazionali e ne esclude l’assorbimento. Possibili effetti applicativi anche oltre il caso lombardo
Dallo Statuto del contribuente ai limiti di durata: le garanzie che regolano l’accesso della Guardia di Finanza
Negli studi medici la presenza di dati sensibili impone limiti precisi: serve un’autorizzazione specifica dell’autorità giudiziaria, come chiarito dalla Cassazione
Commenti