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Cassazione: telemedicina legittima, niente sequestro dei mezzi

Medlex Redazione DottNet | 17/09/2019 19:37

Cassazione: gli strumenti del centro medico avevano la sola finalità di raccogliere i dati del paziente, la patologia da cui sono affetti e un preventivo della cura

Non sono soggetti a misura cautelare gli strumenti rinvenuti in un centro medico che hanno la sola finalita' di raccogliere i dati del paziente, la patologia da cui sono affetti e un preventivo della cura. Questo il contenuto della sentenza della Cassazione di oggi n. 38485/19. La Corte si e' trovata alle prese con un centro in Roma presso il centro commerciale Cinecitta' 2 non propriamente medico in cui erano presenti strumenti elettronici e un' infermiera. Nel grado precedente era stata eccepita l' incompetenza di quest' ultima a gestire mezzi elettronici accostati al mondo medico. E, quindi, anche in funzione di cio' il tribunale si era espresso per il sequestro.

Niente di piu' sbagliato, sottolinea la Corte, secondo cui la funzione dell' infermiera era assolutamente paragonabile a quella di una segretaria, perche' doveva aiutare i pazienti a inserire nei computer dati e ricevere preventivi.

Tutti gli interventi, non venivano effettuati presso questo centro ma in un centro medico vero e proprio ubicato in altra zona della Capitale. Si tratta di quella che la Cassazione ha definito telemedicina, assolutamente legittima e che in nessun caso prevede la misura cautelare sui mezzi che servono a raccogliere dati dei pazienti. Secondo la giurisprudenza di Cassazione, ai fini dell' integrazione del reato (nel caso non avere apposita autorizzazione regionale) e' necessario che nella struttura avente una finalita' imprenditoriale e non meramente libero professionale, siano erogate in assenza di autorizzazione, prestazioni tipicamente sanitarie quali - a titolo meramente esemplificativo - , quelle relative alla somministrazione di farmaci, all' assistenza medica e infermieristica o relative alla medicina estetica e dermatologica.

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In definitiva il requisito fondamentale e' che all' interno della struttura siano compiuti atti aventi una rilevanza medica. Non rientrano, invece, in questa categoria gli atti il cui svolgimento sia scevro da una qualsivoglia attivita' organizzativa oppure gli atti nei quali e' lo stesso paziente ad acquisire i dati anamnestici che egli successivamente trasferira' al personale sanitario tramite l' utilizzo di strumenti comunemente detti di autodiagnosi.

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