
Non sono soggetti a misura cautelare gli strumenti rinvenuti in un centro medico che hanno la sola finalita' di raccogliere i dati del paziente, la patologia da cui sono affetti e un preventivo della cura. Questo il contenuto della sentenza della Cassazione di oggi n. 38485/19. La Corte si e' trovata alle prese con un centro in Roma presso il centro commerciale Cinecitta' 2 non propriamente medico in cui erano presenti strumenti elettronici e un' infermiera. Nel grado precedente era stata eccepita l' incompetenza di quest' ultima a gestire mezzi elettronici accostati al mondo medico. E, quindi, anche in funzione di cio' il tribunale si era espresso per il sequestro.
Niente di piu' sbagliato, sottolinea la Corte, secondo cui la funzione dell' infermiera era assolutamente paragonabile a quella di una segretaria, perche' doveva aiutare i pazienti a inserire nei computer dati e ricevere preventivi.
In definitiva il requisito fondamentale e' che all' interno della struttura siano compiuti atti aventi una rilevanza medica. Non rientrano, invece, in questa categoria gli atti il cui svolgimento sia scevro da una qualsivoglia attivita' organizzativa oppure gli atti nei quali e' lo stesso paziente ad acquisire i dati anamnestici che egli successivamente trasferira' al personale sanitario tramite l' utilizzo di strumenti comunemente detti di autodiagnosi.




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