Canali Minisiti ECM

Cassazione: il medico apicale è responsabile per i suoi colleghi

Medlex Redazione DottNet | 07/01/2020 20:46

Il medico delegante continua a essere gravato dell'onere di vigilare, indirizzare e controllare l'operato dei delegati

Il medico dirigente è responsabile dell'operato dei colleghi che hanno ricevuto la delega. Ha infatti il compito di programmare in maniera adeguata il lavoro dei suoi collaboratori, provvedere all'indirizzo terapeutico e verificare e vigilare le prestazioni di diagnosi e cura affidate ai medici che ha delegato. Se non lo fa, risponde personalmente per l'eventuale evento infausto cagionato dai subordinati al paziente. Lo esplicita la sentenza numero 50619/2019 della Corte di cassazione come riporta StudioCataldi.it

Il medico delegante, attraverso la delega ai colleghi subordinati, non si spoglia infatti della sua posizione di garanzia, ma continua a essere gravato dell'onere di vigilare, indirizzare e controllare l'operato dei delegati. In concreto, tale obbligo di garanzia consiste nel verificare che i medici espletino correttamente le funzioni che sono loro delegate e nell'eventuale esercizio del potere, residuale, di avocare alla propria responsabilità diretta un caso clinico specifico.

Del resto, come rilevato dai giudici nella recente sentenza, le modifiche dell'ordinamento interno dei servizi ospedalieri che ci sono state nel corso degli anni 90 del secolo scorso, pur avendo attenuato la forza del vincolo gerarchico che lega il dirigente medico ospedaliero con i medici che con lui collaborano, non hanno comunque eliminato il potere-dovere del sanitario - si legge sul sito di Studiocataldi -  che si trova in posizione apicale di "dettare direttive generiche e specifiche, di vigilare e verificare l'attività autonoma e delegata dei medici addetti alla struttura, ed infine il potere residuale di avocare a sé la gestione dei singoli pazienti".

Di conseguenza, se il medico apicale svolge correttamente i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, egli non potrà mai essere chiamato a rispondere di un evento infausto causato da un medico della propria struttura. Se, invece, non lo fa, per la Cassazione sarà responsabile in prima persona.

Commenti

I Correlati

L’Inps, con la circolare n. 57 dell’11 marzo 2025, fornisce delle indicazioni proprio in merito al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro

La nomina è stata annunciata dal Consiglio Direttivo della FISMAD, evidenziando l'importanza di un continuo impegno nella ricerca e nella cura delle malattie digestive

Sono ormai abbastanza numerosi, anche fra i medici e gli odontoiatri, i casi in cui, al momento della morte del professionista, il diritto alla pensione a superstiti venga attribuito ad un suo nipote, anche in presenza di genitori viventi.

A partire dal 2027 la Ragioneria reputa possibile un aumento di tre mesi dei requisiti necessari per il pensionamento, sia di vecchiaia sia anticipato

Ti potrebbero interessare

In tema di truffa contrattuale, il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro quando non si risolve in un semplice silenzio-inerzia, ma si sostanzia, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un "silenzio espressivo"

Impiegati a San Marino. Anelli: "sentenza dopo quella della Consulta"

Il Presidente Baldini: “Rigettato tentativo di spostare giudizio su Corte dei Conti”

La medicina difensiva nel nostro Paese è al secondo posto tra le concause per la fuga all’estero, senza dimenticare gli enormi oneri economici che comporta

Ultime News

Più letti