Quando anticipare la cessazione dell'attività. Il caso di più pensioni
Quando un medico di famiglia si avvicina al 70° anno di età, in lui si fondono due sensazioni; una positiva, per la libertà che sta per riacquistare, una negativa, legata al terrore di sbagliare qualche dettaglio burocratico ed avere delle conseguenze sul piano economico. Può dunque essere utile qualche consiglio per programmare per tempo il da farsi.
Innanzitutto, si impone uno sguardo alla carta di identità. Se si è nati dal giorno 16 del mese in poi, non bisognerà dire nulla alla propria Asl, che collocherà automaticamente in pensione il medico il giorno del suo settantesimo compleanno. Se invece il giorno natale si posiziona fra l’1 ed il 15 del mese, diventa opportuno anticipare la cessazione dell’attività.
Perché questo? Semplice: la ASL nel mese del compleanno retribuirà soltanto i giorni di servizio, mentre la pensione Enpam decorrerà comunque dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell’attività. Quindi se sono nato il giorno 3 o 6 o anche 15 novembre, è bene che mi dimetta alla fine del mese precedente, cioè nel nostro esempio il 31 ottobre. Per farlo, dovrò comunicare le mie dimissioni alla Asl con 60 giorni di preavviso, cioè, nel nostro esempio, entro il 31 agosto. In questo caso, è bene specificare nella nota (per evitare confusione e chiarire che il 1° novembre non si lavorerà) che il 31 ottobre è l’ultimo giorno di servizio e che la quiescenza decorrerà dal 1° novembre.
Per l’Enpam requisito necessario per il diritto a pensione è la cessazione dell’attività, quindi la domanda di pensione, redatta sull’apposito modulo e accompagnata dal modello di autocertificazione, per essere ritenuta valida dovrà essere presentata soltanto dopo la cessazione, cioè, nel nostro esempio, solo dal 1° novembre in poi.
Ma se ho diritto anche ad altre pensioni Enpam come debbo fare? Qui la situazione si complica, perché l’attuale convenzione dei medici di medicina generale (si spera che ,su questo punto, il nuovo accordo, che dovrebbe vedere la luce a breve, possa modificare la situazione) prevede che il possesso di un trattamento di quiescenza implichi la decadenza dalla convenzione, fatta eccezione per la Quota A del Fondo Generale. Quindi, quest’ultima pensione posso richiederla anche dal mese successivo al compimento dei 68 anni (requisito di vecchiaia), mentre, se ho svolto attività libero professionale, teoricamente non posso richiedere la pensione di Quota B prima della cessazione della convenzione.
Attenzione, però, perché le attuali disposizioni su questa gestione prevedono che se il medico provvede a fare domanda entro il compimento del 70° anno di età, la pensione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero, in alternativa, su specifica richiesta, dal compimento del requisito anagrafico dei 68 anni. Nel caso in cui, invece, la domanda venga presentata dopo il compimento del 70° anno di età, la pensione potrà decorrere soltanto dal mese successivo a quello di compimento della suddetta età.
In soldoni, il consiglio è quindi quello di presentare la domanda di Quota B separatamente da quella della medicina generale e qualche giorno prima della cessazione della convenzione, avendo cura di barrare la casellina con cui si richiede la decorrenza della pensione a partire dal compimento del requisito anagrafico dei 68 anni.
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