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Medici Vaccinatori, l'Inps conferma la cumulabilità della pensione

Previdenza Redazione DottNet | 07/05/2021 19:43

L'Ente ha diffuso un comunicato stampa per chiarire ulteriormente la normativa applicabile per i medici vaccinatori

Dopo la Circolare n. 70/2021, l’INPS ha diffuso un comunicato stampa per chiarire ulteriormente la normativa applicabile per i Medici Vaccinatori. L’Inps attenua gli effetti dell’art. 3-bis della Legge n. 29/2021 riguardo alla sospensione della pensione per il personale sanitario che accetta incarichi retribuiti per le vaccinazioni. Un caos normativo regola i limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi legati agli incarichi del personale medico e sanitario impiegato nell’emergenza sanitaria.

In base al tipo di incarico, il personale si trova di fronte a 3 diverse posizioni con effetti sulla pensione diametralmente opposti.  L’INPS chiarisce ulteriormente la posizione dei Medici Vaccinatori titolari di pensione di vecchiaia o anticipata che danno la loro disponibilità per effettuare le vaccinazioni con incarico di lavoro autonomo (oppure di collaborazione coordinata e continuativa) sottoscritto con le Aziende sanitarie.

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Il reddito percepito per questo incarico è cumulabile con la pensione?

Possono svolgere l’incarico delle vaccinazioni senza incorrere nella sospensione della pensione a patto che il suddetto incarico venga assegnato ai sensi dell’art. 2 bis del DL 18/2020 convertito dalla legge 24/4/20 n. 27 e, comunque sia, non oltre la data del 31.12.2021. A queste condizioni, la cumulabilità vale anche per i titolari di pensione “Quota 100” di età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia (raggiungendo l’età, reddito pensionistico ed altro reddito da lavoro diventano cumulabili). I redditi percepiti dai Medici vaccinatori per lo specifico incarico attribuito dalle Aziende sanitarie sono completamente compatibili (cumulabili) con la pensione di vecchiaia, pensione anticipata e Quota 100.

Medici Vaccinatori: il principio di incumulabilità dell’art. 3 bis, Legge n. 29/2021

Rispetto al 2 bis del Dl n. 18/2021l’art. 3 bis del Dl n. 2/2021, convertito in Legge n. 29/2021 regola situazioni di richiamo dei medici diverse e incarichi fino al 31 dicembre 2022. In base a questa disposizione, per incarichi retribuiti solo ai medici con pensione di vecchiaia vale il principio della incumulabilità (del tutto nuovo). Scatterebbe quindi la sospensione della pensione. Riguardo, invece, ai medici somministrati (incaricati tramite agenzia per il lavoro) valgono i principi di cumulabilità con la pensione di vecchiaia e anticipata e di incumulabilità con Quota 100. In tutti i casi, resta invariata l’incumulabilità dell’Ape Sociale e della pensione anticipata dei lavoratori precoci.

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