Nei casi di evasione e di elusione della contribuzione alla Quota B del Fondo di previdenza generale, gli Uffici avranno quasi un anno di tempo in più per inviare le lettere di contestazione
Dal 1° luglio 2021 sono tornati a decorrere i termini prescrizionali dei contributi previdenziali e assistenziali. Il termine prescrizione può risultare ostico a molti: esso rappresenta l’estinzione di un diritto che non viene esercitato entro uno specifico lasso di tempo. Con riferimento ai contributi, l’art. 3, comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che essi si prescrivano (cioè non possano essere né richiesti né versati agli enti di previdenza) dopo che siano trascorsi cinque anni dal periodo cui essi si riferiscono. Tra le misure a contrasto della pandemia, la sospensione della decorrenza dei termini della prescrizione è stata prevista in due occasioni:
Con la circolare dell’Inps n. 126 del 10 agosto 2021, l’Istituto fornisce indicazioni in ordine agli effetti delle due sospensioni, emanando altresì le relative istruzioni operative inerenti agli obblighi previdenziali, in relazione alle diverse gestioni interessate. In buona sostanza, il periodo di sospensione può considerarsi neutro ai fini del decorso della prescrizione. L’Inps ricorda che l’art. 37 del decreto 18/2020 disponeva testualmente che i termini di prescrizione restavano sospesi e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.
La circolare rileva che le due sospensioni, in quanto divise da una pausa temporale, possono aver determinato fattispecie differenti. In dettaglio, se il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare tra il 23 febbraio ed il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni al termine originario; gli stessi 129 giorni si debbono aggiungere se il termine originario scadeva fra il 1° luglio 2020 ed il 30 dicembre 2020; se infine il termine originario doveva maturare dal 31 dicembre 2020 in poi, il nuovo termine si determina sommando sia la prima che la seconda sospensione, aggiungendo quindi 311 giorni. Queste indicazioni restano valide, oltre che per i medici dipendenti, anche per il calcolo della prescrizione dei contributi Enpam. Nello specifico, nei casi di evasione e di elusione della contribuzione alla Quota B del Fondo di previdenza generale, gli Uffici avranno quasi un anno di tempo in più per inviare le lettere di contestazione, che valgono come atti interruttivi della prescrizione, ed avviare quindi il recupero delle somme non versate.
Secondo l’ultimo Monitoraggio Inps, da gennaio a marzo 2025 sono stati liquidati 194.582 nuovi trattamenti pensionistici. Di questi, solo 54.094 sono pensioni anticipate (dato ancora provvisorio), con un assegno medio di 2.065 euro
Le aliquote di rendimento sono state aumentate del 2 per cento per ogni anno di permanenza in attività oltre l’età ordinaria di pensionamento
Lo dice l’Inps nel messaggio n. 1431 del 7 maggio 2025, mediante il quale l’Istituto modifica parzialmente le indicazioni contenute nella Circolare dell’Inpdap n. 11/2006
Le rate, da restituirsi in 48 o 60 mesi, si possono cominciare a pagare anche non prima di un anno dalla concessione del prestito
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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