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Contributi previdenziali, ritorna la prescrizione

Previdenza Redazione DottNet | 08/10/2021 13:52

Nei casi di evasione e di elusione della contribuzione alla Quota B del Fondo di previdenza generale, gli Uffici avranno quasi un anno di tempo in più per inviare le lettere di contestazione

Dal 1° luglio 2021 sono tornati a decorrere i termini prescrizionali dei contributi previdenziali e assistenziali. Il termine prescrizione può risultare ostico a molti: esso rappresenta l’estinzione di un diritto che non viene esercitato entro uno specifico lasso di tempo. Con riferimento ai contributi, l’art. 3, comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che essi si prescrivano (cioè non possano essere né richiesti né versati agli enti di previdenza) dopo che siano trascorsi cinque anni dal periodo cui essi si riferiscono. Tra le misure a contrasto della pandemia, la sospensione della decorrenza dei termini della prescrizione è stata prevista in due occasioni:

    • per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, il cosiddetto Cura Italia, convertito dalla legge 27/2020), per un totale di 129 giorni;
    • per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (art.
11 del decreto-legge n. 183/202°, convertito dalla legge n. 21/2021), per un totale di 182 giorni.

Con la circolare dell’Inps n. 126 del 10 agosto 2021, l’Istituto fornisce indicazioni in ordine agli effetti delle due sospensioni, emanando altresì le relative istruzioni operative inerenti agli obblighi previdenziali, in relazione alle diverse gestioni interessate. In buona sostanza, il periodo di sospensione può considerarsi neutro ai fini del decorso della prescrizione. L’Inps ricorda che l’art. 37 del decreto 18/2020 disponeva testualmente che i termini di prescrizione restavano sospesi e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. 

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La circolare rileva che le due sospensioni, in quanto divise da una pausa temporale, possono aver determinato fattispecie differenti. In dettaglio, se il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare tra il 23 febbraio ed il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni al termine originario; gli stessi 129 giorni si debbono aggiungere se il termine originario scadeva fra il 1° luglio 2020 ed il 30 dicembre 2020; se infine il termine originario doveva maturare dal 31 dicembre 2020 in poi, il nuovo termine si determina sommando sia la prima che la seconda sospensione, aggiungendo quindi 311 giorni. Queste indicazioni restano valide, oltre che per i medici dipendenti, anche per il calcolo della prescrizione dei contributi Enpam. Nello specifico, nei casi di evasione e di elusione della contribuzione alla Quota B del Fondo di previdenza generale, gli Uffici avranno quasi un anno di tempo in più per inviare le lettere di contestazione, che valgono come atti interruttivi della prescrizione, ed avviare quindi il recupero delle somme non versate.

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