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Fisco, le novità per il 2022

Professione Redazione DottNet | 04/01/2022 18:04

Il nuovo anno parte con un fisco più severo nei confronti dei debitori

Il nuvo anno segna importanti nività in materia fiscale: innanzitutto vengono meno le protezioni concesse per l'emergenza covid-19 e si decade dai nuovi piani di rateizzazione delle cartelle al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. Si deve quindi dire addio agli effetti della cosiddetta decadenza maggiorata a 10 rate e di quella super maggiorata a 18 rate, agevolazioni concesse rispettivamente a coloro che avevano chiesto dilazioni durante la pandemia (a partire dall'8 marzo 2020 – 21 febbraio per le zone rosse) ad ai contribuenti con rateizzazioni già in essere prima dell'emergenza coronavirus (prima del citato 8 marzo). Stop anche alle facilitazioni stabilite per ottenere una dilazione. A partire dall'1 gennaio scorso torna il tetto massimo di 60.000 euro di somme iscritte a ruolo per ottenere una rateizzazione “automatica” ovvero senza che il contribuente debba documentare la situazione di temporanea e obbiettiva difficoltà come richiesto dalla normativa vigente (articolo 19 comma 1 dpr 602/73). Grazie a quanto disposto dall'articolo 13-decies comma 3 del decreto legge 137/2020 (il decreto ristori) invece il limite appena citato per le dilazioni automatiche era stato elevato a 100.000 euro fino al 31 dicembre 2021, e questo per venire incontro ai contribuenti colpiti dalla crisi economica indotta dalle restrizioni stabilite per contenere l'emergenza sanitaria. Via anche la possibilità di ottenere una nuova dilazione - si legge su Italia Oggi - senza saldare le rate scadute in caso di piani per i quali era già intervenuta la decadenza ante 8 marzo 2020 (21 febbraio per i contribuenti che avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle c.d. “zone rosse” ai sensi del dpcm del 1 marzo 2020). Anche questa agevolazione esauriva i propri effetti lo scorso 31 dicembre 2021 e coloro che ne hanno usufruito beneficiano anche della decadenza lunga dei piani a 10 rate insolute non consecutive (articolo 13-decies comma 5 del dl 137/2020). A dettare le tempistiche e gli effetti delle citate disposizioni non sono gli “accoglimenti” ovvero le risposte del riscossore ma vale la data di presentazione delle richieste di rateizzazione cosi come indicato chiaramente sia all'articolo 68 comma 2-ter del dl 18/2020 (il decreto Cura Italia) sia agli articoli 3 e 4 del dl 137/2020 (il decreto ristori).

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Riprendono “vita”, riporta Italia Oggi, le regole stabilite all'articolo 19 del dpr 602/1973 che disciplina le dilazioni di pagamento. Il comma 1 prevede appunto che è concesso al contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la possibilità di ripartire il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad una massimo di 72 rate senza necessità, come anticipato, di documentare la sussistenza di tale requisito in caso di somme iscritte a ruolo entro i 60.000 euro. Torna attivo anche il comma 3 che stabilisce le regole per la decadenza prevedendo che tale accadimento si realizza al mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive. Una volta decaduto il debitore perde i benefici della dilazione, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e lo stesso però può essere nuovamente rateizzato e, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In questo caso il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

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