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Prescrizione degli accertamenti tributari e contributivi: la proroga Covid non ha effetto sugli anni successivi

Professione Redazione DottNet | 22/04/2024 18:52

La lettura combinata delle norme suggerisce, pertanto, di fare esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per e

La lettura combinata delle norme suggerisce, pertanto, di fare esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per eventi eccezionali, ossia il 2020

Quando ci arriva una cartella di pagamento dal Fisco o da altro Ente impositore (ad esempio il comune che ci chiede l’IMU, l’Enpam o l’Inps), una delle prime cose che si vanno a guardare è la data del provvedimento originario. Tutti o quasi sanno infatti che l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi cui esso si riferisce (art 43 DPR 600/73). Quindi, per capirci, se la tassa o il contributo cui l’accertamento si riferisce, è relativo all’anno 2015, la denuncia relativa è quella del 2016, ed il termine di decadenza è il 31 dicembre 2021.

Questa incrollabile convinzione è stata minata nel periodo pandemico da alcuni provvedimenti del Governo che, per agevolare l’operato degli Uffici rimasti sguarniti, hanno introdotto una proroga dei termini, sulla quale le strutture hanno calibrato la loro produzione anche negli anni successivi. Secondo quanto previsto dall’art. 67 del decreto-legge 18/2020, è disposta la sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione, ed è attivata anche una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza. In sostanza, nell’esempio fatto sopra, la decadenza slitterebbe dal 31 dicembre 2021 al 26 marzo 2022.

Un toccasana per gli uffici in ritardo, ed una mannaia aggiuntiva per il contribuente, che passava improvvisamente dal sospiro di sollievo per un termine che riteneva scaduto, alla disperazione per l’essere stato pizzicato proprio negli ultimi giorni utili prima della decadenza. Ma questa situazione sembra destinata a cambiare e a tornare all’origine. Infatti, con la CGT 1° Latina 25 ottobre 2023 n. 974, la Corte di Giustizia di I grado di Latina ha stabilito che in tema di accertamento, la proroga di 85 giorni legata al Covid-19 non produce un effetto a cascata sulle annualità successive. 

Nel caso di specie, un avviso di accertamento per il 2016 è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2023, appena prima della decadenza, considerando la proroga, ma comunque ancora in tempo. Tuttavia, la Corte fa notare che il citato art. 67 del decreto-legge 18/2020, al comma 4 fa un rinvio all’art. 12, comma 1 del Decreto Legislativo 159/2015, che prevede che la sospensione può operare solo con riferimento all’anno in cui si è verificato l’evento eccezionale e non a cascata sulle annualità successive. E questo principio va applicato non soltanto al caso specifico del Covid-19, ma in relazione ad ogni evento eccezionale che dovesse determinare la sospensione dei termini di versamento.

La lettura combinata delle norme suggerisce, pertanto, di fare esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per eventi eccezionali, ossia il 2020. Sono soltanto quei termini che possono essere prorogati di 85 giorni, non quelli che scadono negli anni successivi. Una proroga generalizzata e ad ampio raggio dei termini di accertamento – conclude la sentenza risulterebbe ingiustificata ed immotivata, determinando un evidente sconfinamento dell’ambito di applicazione delle previsioni emergenziali proprie della normativa Covid-19 in ragione della ratio che ha ispirato le stesse, ovvero, da un lato, non gravare sui contribuenti nel periodo colpito dall’evento eccezionale e dall’altro, non intralciare l’attività degli uffici finanziari, parimenti limitati nello stesso periodo. 

Ai contribuenti, quindi, e soprattutto ai medici, va detto di tenere d’occhio le date, eccependo – come accadeva prima del Covid - l’intervenuta prescrizione dell’atto se la notifica dell’accertamento interviene dopo il 31 dicembre dell’anno di scadenza.

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