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Introdotta una nuova comunicazione obbligatoria per i lavoratori autonomi occasionali

La norma riguarda anche medici e odontoiatri, sia come prestatori d’opera presso strutture di varia natura, sia come datori di lavoro nei confronti di collaboratori e consulenti
Professione

Il Decreto Legge 146/2001 ha introdotto una nuova comunicazione obbligatoria da fornire per i lavoratori autonomi occasionali. Si tratta di un adempimento che può interessare una miriade di lavoratori non dipendenti, chiaramente indirizzata ad una schedatura delle attività sommerse, che può interessare anche medici e odontoiatri, sia come prestatori d’opera presso strutture di varia natura, sia come datori di lavoro nei confronti di collaboratori e consulenti che non si intende inserire stabilmente nella propria rete professionale. 

Con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 sono state rilasciate dall’Ispettorato del Lavoro, di concerto con il Ministero, le indicazioni per procedere a questa comunicazione. Importante ricordare che questo adempimento interesserà non soltanto i nuovi rapporti di lavoro, ma anche quelli in corso alla data dell’11 gennaio 2022, e quelli iniziati a partire dal 21 dicembre 2021, anche se già conclusi. Il perimetro applicativo della norma interessa tutti i lavoratori autonomi occasionali, cioè i lavoratori che si riconoscono nella definizione contenuta nell’art. 2222 del codice civile, e cioè colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. 

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La comunicazione deve essere effettuata secondo le seguenti tempistiche:

    • per i rapporti di lavoro non ancora iniziati, il giorno antecedente l’inizio della prestazione;
    • per i rapporti di lavoro in corso o iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, entro il 18 gennaio 2022.

I contenuti della comunicazione debbono essere i seguenti:

    • dati del committente e del prestatore d’opera;
    • luogo della prestazione;
    • descrizione sintetica dell’attività prestata;
    • data di inizio della prestazione e indicazione del presumibile arco temporale entro il quale essa potrà considerarsi ultimata (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese);
    • se già stabilito al momento dell’incarico, l’ammontare del compenso.

In attesa dell’aggiornamento dei sistemi operativi, la comunicazione dovrà essere effettuata, a cura dei datori di lavoro, mediante e-mail agli indirizzi riportati nella nota dell’Ispettorato. Al momento, non è ancora stato predisposto un modello specifico, né cartaceo, né online.  La comunicazione già trasmessa potrà essere annullata ovvero i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento, purché prima dell’inizio dell’attività del prestatore.

Professione
Commenti
GF
Giuseppe Fariselli
Il Decreto Legge 146/2001 si riferisce agli animali da reddito...
Rispondi
04/03/2022 17:56

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