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Risarcimento anche ai medici specializzandi iscritti ante 1982-1983

Ma solo a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più di essi
Professione

Per i medici ex specializzandi il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della normativa comunitaria spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.

Questo, tuttavia, solo a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più di essi. Lo afferma la sentenza 20278 del 23 giugno 2022 pronunciata dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione in accoglimento al ricorso promosso da alcuni sanitari a cui la Corte d'appello di Roma aveva negato la retribuzione per gli anni della specializzazione antecedenti all'anno 1983.

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Gli stessi - si legge su Edotto.com - avevano dedotto violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, sostenendo che lo Stato italiano avrebbe dovuto adeguarsi alle disposizioni della predetta normativa comunitaria anche nei confronti di chi, alla data del 31 dicembre 1982, stava frequentando il corso di specializzazione o si era comunque iscritto ad una delle scuole, pur senza avere ancora iniziato la relativa attività didattica.

La normativa europea di riferimento - avevano sottolineato i ricorrenti come riporta Edotto.com - non prevede in alcun modo l'inapplicabilità della disposizione sugli emolumenti degli specializzandi ai corsi già in essere.

La Cassazione sull'adeguata remunerazione

La decisione della Suprema corte prende le mosse dalla recente sentenza del 3 marzo 2022, C-590/20, con cui la Corte di giustizia ha statuito che:

  • la formazione medica specialistica, a tempo pieno o ridotto, iniziata prima del 29 gennaio 1982 (con iscrizione al corso prima di tale data) e proseguita oltre, deve ricevere una remunerazione adeguata;
  • la remunerazione deve essere corrisposta solo a decorrere dal 10 gennaio 1983, tempo di scadenza dell'obbligo di adeguamento;
  • il principio, peraltro, attiene unicamente alle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, e menzionate agli artt. 5 o 7 della dir. 75/362/CEE.

Questo il principio di diritto espressamente enunciato con la sentenza di ieri: "Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n.75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE".

Risarcimento medici specializzandi: prescrizione, decorrenza e fatti interruttivi

Da segnalare, altresì, altra recente decisione - si legge su Edotto.cvom - depositata sempre dalle Sezioni Unite di Cassazione (n. 17619 del 31 maggio 2022) con cui sono state fornite ulteriori precisazioni in tema di risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari.

Per le SS. UU., in primo luogo, il ricorso amministrativo per l’annullamento del DM. del 14 febbraio del 2000 costituisce "atto idoneo ad interrompere la prescrizione" del termine per far valere il diritto soggettivo dei medici specializzandi al risarcimento del danno da inadempimento di direttive comunitarie, "con effetto permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo, in quanto proposto per far valere una posizione di interesse legittimo strumentale al pieno esercizio del diritto soggettivo tutelabile innanzi al G.O.".

La perenzione del giudizio amministrativo - si legge ancora nella sentenza - determina però il venir meno dell’effetto interruttivo permanente, ex art. 2945, comma 3, c.c., "restando fermo il solo effetto interruttivo istantaneo determinato dalla proposizione della domanda in quella sede, e senza che un nuovo effetto interruttivo possa essere riconosciuto ad una sopravvenuta decisione dell’incidente di costituzionalità sollevato nel corso del giudizio amministrativo o all’istanza di prelievo ivi depositata".

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