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Cassazione: responsabile l'Asl se il medico a causa dei turni pesanti viene colpito da infarto

Medlex Redazione DottNet | 06/07/2022 19:03

I Giudici di appello hanno accertato l’effettuazione di turni di reperibilità in misura di gran lunga superiore a quella prevista dal CCNL di comparto e la mancata fruizione di riposi settimanali

Medico colpito da infarto: c'è nesso causale con i turni di lavoro massacranti  e l’Azienda sanitaria viene condannata al risarcimento dei danni. Lo spiega l'avvocato Emanuela Foligno di Responsabilecivile.it, precisando che l’Azienda sanitaria, ove lavorava il Medico colpito da infarto, per non avere supplito alle carenze di organico sottoponendo i sanitari a turni di lavoro massacranti e reperibilità continua, è stata condannata. Ma vediamo i fatti; la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Trapani, a fronte della domanda proposta dal lavoratore per violazione degli obblighi di cui all’art.

2087 c.c., riteneva, diversamente dal primo Giudice e sulla scorta della rinnovata CTU, la domanda meritevole di accoglimento. La seconda CTU ha accertato che i turni massacranti, cui veniva sottoposto il medico colpito da infarto, erano in effetti una concausa efficiente e determinante dell’evento morbigeno. In pratica, all’azienda Ospedaliera viene imputato di non avere adottato tutte le misure necessarie a garantire l’integrità fisica del lavoratore e, in particolare, il potenziamento dell’organico di personale assegnato al Presidio onde consentire adeguati turni ai Sanitari.

La Cassazione

La ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica, tenuto conto della consistenza del bacino d’utenza del presidio ospedaliero cui il Medico colpito da infarto era addetto e della predisposizione morbigena del medesimo, del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine al porsi del trascorso lavorativo del Medico quale concausa efficiente e determinante dell’evento lesivo della sua integrità fisica, sulla base del quale è giunta a ritenere provati la sussistenza del danno, la nocività dell’ambiente ed il nesso causale tra le stesse intercorrente. Tuttavia secondo gli Ermellini il giudizio espresso dalla Corte territoriale, in adesione alle conclusioni cui era pervenuto il secondo CTU, teso a riconoscere alle modalità di impiego del Medico la valenza di concausa efficiente e determinante del grave pregiudizio fisico subito dal medesimo medico colpito da infarto, in concorso con il quadro morboso antecedente, è stato valutato come non prevalente rispetto allo stress occupazionale. I Giudici di appello hanno accertato l’effettuazione di turni di reperibilità in misura di gran lunga superiore a quella prevista dal CCNL di comparto e la mancata fruizione di riposi settimanali, accertamento di merito non rivisitabile in sede di legittimità. In seguito a ciò, il ricorso viene rigettato.

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