

L’Istituto di previdenza spiega che l’ulteriore consistente proroga proviene dal combinato disposto di due fonti normative
Lieto fine (se di fine si può parlare) per la telenovela che ha visto protagonisti i medici pensionati tornati sulla breccia per l’emergenza Covid ed ora restii ad appendere di nuovo le scarpe al chiodo. La possibilità di conferire incarichi ai sanitari in quiescenza è stata infatti prorogata fino al 31 dicembre 2023 e fino alla stessa data i relativi compensi possono essere cumulati con la pensione in godimento, senza nessun taglio.
L’importante notizia è contenuta nel messaggio dell’Inps n. 3287 del 6 settembre 2022. L’Istituto di previdenza spiega che l’ulteriore consistente proroga proviene dal combinato disposto di due fonti normative. Innanzitutto, la legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022, n.
Poi arriva il comma 4-bis dell’art. 36 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (cosiddetto decreto Semplificazioni), introdotto dalla legge di conversione 122/2022, che ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire gli incarichi ex art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (il cosiddetto Decreto Cura-Italia). L’Inps rammenta che proprio a questi incarichi, per effetto della stessa norma, non si applica neppure l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico, prevista dalle leggi istitutive della Quota 100 e della Quota 102.
Conclude il messaggio Inps: "Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento dei termini al 31 dicembre 2023, fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni in esame continuano ad essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni sopra richiamate, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pensione ai lavoratori cosiddetti precoci)".
Dunque, finisce qui, con una data certa e piuttosto lontana nel tempo, l’estenuante balletto cui erano costretti i medici che avevano dichiarato la loro disponibilità a dare una mano alle strutture, ma che dovevano calibrare i loro incarichi con il rischio di vedersi tagliare la pensione. Adesso è possibile da un lato retribuire per intero gli incarichi già in corso o appena terminati, ed immaginare il conferimento di almeno altri due incarichi semestrali per il prossimo anno.
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