A nulla rileva l'assegnazione del codice bianco da parte centralinista e la non urgenza confermata dal collega al termine della visita domiciliare
Confermata dalla sentenza della Cassazione n. 44057/2022 la condanna del medico di guardia per il reato di omissione di atti d'ufficio. Nel caso di specie, l'età della paziente e le sue condizioni di salute, comportavano l'obbligo del medico di recarsi dalla paziente per una visita. Non rileva il codice bianco assegnato dalla centralinista e la non gravità della paziente accertata dal medico che invece si è recato dalla donna per la visita domiciliare, prescrivendo anche idonea terapia.
Un medico di guardia - riporta lo StudioCataldi - viene ritenuto responsabile del reato di atti di ufficio perché si è rifiutato di recarsi presso una paziente anziana, impossibilitata a muoversi e con gravi problemi respiratori, come segnalato nella chiamata del figlio al 118.
L'età e le condizioni della paziente richiedevano la visita domiciliare
La Cassazione - fa sapere lo Studio Cataldi - però dichiara il ricorso inammissibile. Vero che, come affermato dal medico, la visita domiciliare è un'opzione, è però anche vero che il medico deve valutare caso per caso l'opportunità o meno di recarsi presso il domicilio del paziente per una visita. Nel caso di specie, remano contro la decisione del medico, l'età della paziente, le sue condizioni di salute e la manifesta non disponibilità della guardia anche a un consulto telefonico. Nel caso di specie la visita presso il domicilio rappresentava per la Cassazione l'unica strada da percorrere.
L'urgenza dell'intervento, non sussistente a parere del medico di guardia, era invece evidente. A nulla rileva l'assegnazione del codice bianco da parte centralinista e la non urgenza confermata dal collega al termine della visita domiciliare. Sul punto infatti il medico trascura di riferire che il codice bianco è stato assegnato dal collega che, contrariamente all'imputato, si è recato a visitare la donna, prescrivendo anche idonea terapia. Infondata quindi anche la doglianza sul dolo perché l'urgenza della visita e quindi l'atto da compiere era evidente già al momento della telefonata. L'imputato pertanto non poteva non essersi rappresentato la indefettibilità dell'atto.
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