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Dietrofront: il professionista può riscattare due volte la laurea

Previdenza Redazione DottNet | 25/01/2023 19:02

Un unico diploma di laurea (rispettando ovviamente le diverse normative previste in tema di requisiti) può così diventare determinante per maturare due pensioni diverse ed autonome fra loro

Sembrava diventato un dogma irrinunciabile: se si fa il riscatto degli anni di laurea da una parte – si diceva -non si può più fare dall’altra. In realtà all’Enpam non era infrequente incontrare medici (oggi pensionati) che la laurea l’avevano riscattata su tutte le gestioni in cui era possibile (al massimo quattro), moltiplicando il beneficio non solo ai fini del diritto ma anche della misura delle varie pensioni, ma poi anche la Fondazione dei sanitari aveva capitolato davanti al principio sbandierato dall’Inps: riscatto laurea una volta e poi mai più. Ed invece l’Inps ci ha clamorosamente ripensato. Il nuovo principio è contenuto nel Messaggio n. 4419 del 7 dicembre 2022. 

La Riforma Dini (legge 335/1995) aveva stabilito che per riscattare gli anni del corso di laurea non devono essere presenti, per gli stessi anni accademici, altri contributi di qualunque natura (obbligatori, versamenti volontari, figurativi, altri riscatti). Questo vincolo deve essere rispettato non soltanto nella gestione previdenziale presso la quale si chiede il riscatto, ma anche presso le altre forme di previdenza, come il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, le Gestioni speciali Inps dei lavoratori autonomi, la Gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi e i Fondi sostitutivi per i dipendenti pubblici e del settore dei servizi (ormai in gran parte, come l’Inpdap, confluiti nell’Inps). 

E qui sta il fondamento del nuovo principio: nell’antica riforma non erano contemplate nell’elenco degli Enti coinvolti le Casse di previdenza dei liberi professionisti (decreti 509/1994 e 103/1996), che stavano nascendo proprio in quel periodo. In questo modo si è realizzata, secondo l’Inps, una esclusione delle Casse private, che oggi consente di riscattare la laurea presso una gestione dell’Inps anche in presenza di un riscatto già perfezionato presso una Cassa. 

Un unico diploma di laurea (rispettando ovviamente le diverse normative previste in tema di requisiti) può così diventare determinante per maturare due pensioni diverse ed autonome fra loro, ipotesi generalmente molto migliore rispetto a quella del cumulo; ed ovviamente anche la deducibilità fiscale dei contributi può essere così utilizzata due volte. 

Ma quali sono i casi in cui potrebbe essere interessante sfruttare il nuovo orientamento? Va detto che esso è stato delineato soltanto in una fattispecie: quella in cui esiste già il riscatto presso una Cassa e lo si vuole fare anche presso l’Inps, e non viceversa. Quindi si potrebbe ipotizzare la situazione di un medico di famiglia che, al compimento dei 10 anni di servizio (requisito necessario per l’Enpam), propone immediatamente la domanda di riscatto dei 6 anni di laurea, superando così i 15 anni necessari per aver diritto a pensione sul Fondo. Subito dopo vince un concorso per primario ospedaliero (oppure gli offrono un ricco contratto presso una casa di cura privata) e quindi conclude il rapporto convenzionale ed inaugura una nuova posizione presso l’Inps, chiedendo anche qui di riscattare la laurea. A 67 anni avrà superato i 20 anni di contribuzione presso l’Inps e, cessando l’attività, potrà cominciare a percepire la relativa pensione; ad essa si aggiungerà, a 68 anni, anche la pensione Enpam da medico di famiglia. 

Ma si può pensare anche al medico convenzionato che aggiunge alla sua attività quella di consigliere di amministrazione presso un ente o un’azienda che non abbiano a che fare con la professione medica, versando i contributi alla gestione separata dell’Inps. Anche in questo caso il doppio riscatto può aiutare a raggiungere i requisiti per una doppia pensione, o migliorarne gli importi. Impossibile invece l’applicazione del nuovo orientamento nel caso di cumulo gratuito dei contributi: la presenza di un unico trattamento erogato dall’Inps non consente infatti l’utilizzo del doppio riscatto.

 

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