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Nuova circolare Inps per pensione quota 103: requisiti, beneficiari, decorrenza, domande

Previdenza Redazione DottNet | 12/03/2023 16:56

La decorrenza della pensione anticipata con quota 103 varia a seconda della data in cui vengono maturati i requisiti di 62 anni di anzianità e 41 anni di contributi e della tipologia di lavoratore

La legge di bilancio 2023 ha introdotto - in via sperimentale e solo per l'anno in corso - una nuova forma di pensione anticipata. La "pensione anticipata flessibile”, più comunemente conosciuta come “Quota 103” sostituisce il regime di "Quota 102" dello scorso anno e Quota 100, rimandando ancora il ritorno alla legge Fornero. Il 10 marzo è stata pubblicata la circolare Inps relativa alle istruzioni. Dai beneficiari, ai requisiti alle particolarità su importo e cumulo con i redditi da lavoro, ecco le novità della circolare dove l’Istituto affronta diversi aspetti tra i quali i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile, i tempi per il pagamento degli importi spettanti e le regole sul cumulo con altri redditi, oltre ai termini di pagamento del TFR. La decorrenza della pensione anticipata con quota 103 varia a seconda della data in cui vengono maturati i requisiti di 62 anni di anzianità e 41 anni di contributi e della tipologia di lavoratore.  Il cumulo è permesso solo per specifici redditi e a determinate condizioni.

Quota 103, le istruzioni INPS sulla pensione anticipata: i tempi per i pagamenti

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La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, tra le altre misure, quota 103. La pensione anticipata flessibile è prevista dell’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.  I requisiti per avere diritto all’accesso anticipato alla pensione sono i seguenti:

  • 62 anni di anzianità:
  • 41 anni di contributi.

Alcune istruzioni sono già state fornite dell’INPS con il messaggio numero 754 del 21 febbraio 2023, che ha annunciato la possibilità di presentare la domanda. Con la circolare numero 27 del 10 marzo 2023, l’Istituto fornisce istruzioni su diversi aspetti relativi alla misura.

Il testo del documento è articolato nei seguenti punti:

  • requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile;
  • importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento;
  • cumulo dei periodi assicurativi;
  • decorrenza della pensione anticipata flessibile;
    • lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e lavoratori autonomi;
    • lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni;
    • decorrenza per i trattamenti in cumulo;
  • incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro;
  • assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata;
  • individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR per gli iscritti cui è liquidata la pensione anticipata flessibile e accesso all’anticipo finanziario.

Articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Pensione anticipata flessibile.

In merito ai requisiti per il diritto alla pensione anticipata con quota 103, l’INPS specifica che deve essere rispettato il requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione o prestazioni equivalenti. Le disposizioni speciali per alcuni settori, che prevedono requisiti più favorevoli, non si applicano alla pensione anticipata flessibile.  Le somme a cui hanno diritto i soggetti non possono essere superiori a 5 volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente. Fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia non può essere superato il limite indicato. In merito ai tempi per il pagamento degli importi si deve tenere in considerazione la data in cui vengono soddisfatte le condizioni per il diritto alla pensione e la tipologia di lavoratore.

Per i lavoratori dipendenti con datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni la tabella di marcia è la seguente:

  • chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022, ha diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;
  • chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2023, ha diritto al trattamento pensionistico dopo che sono trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni la cosiddetta “finestra” è più ampia.

In questo caso, infatti:

  • i soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022, ottengono il diritto dal 1° agosto 2023;
  • chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2023, ottiene tale diritto a partire dal 1° agosto 2023.

Quota 103, le istruzioni INPS sulla pensione anticipata: le regole per il cumulo

Nel documento di prassi dell’INPS vengono spiegate anche le regole da tenere in considerazione nel caso di cumulo dei redditi della pensione anticipata flessibile con altri redditi. Per avere accesso a quota 103 devono essere considerati anche i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.

I periodi devono essere considerati una sola volta e, nel caso di coincidenza, devono essere neutralizzati quelli che rientrano nella gestione nella quale sono versati il maggior numero di contributi. Il trattamento deve essere calcolato da ciascuna gestione interessata per la propria competenza, determinando l’importo della pensione pro quota. In linea di massima, per il periodo di riconoscimento delle somme che rientrano in quota 103 e fino all’ottenimento del requisito della vecchiaia, è esclusa la possibilità di cumulo con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Fanno eccezione i redditi che derivano da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro all’anno. L’incumulabilità si applica, come anticipato, tra l’inizio del diritto alla pensione anticipata flessibile e la maturazione del requisito legato all’età, per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Per istruzioni a riguardo si può fare riferimento ai seguenti documenti di prassi:

  • la circolare numero 11 del 29 gennaio 2019;
  • la circolare numero 117 del 9 agosto 2019.

Un’altra eccezione al divieto di cumulo è rappresentata dalle prestazioni agricole che rientrano nel lavoro occasionale a tempo determinato, nel caso in cui la durata non superi i 45 giorni. Tali prestazioni, in base a quanto previsto dall’articolo 1, commi 344 e 349 della Legge di Bilancio 2023, sono cumulabili con qualsiasi trattamento di pensione.

Infine, un’ultima eccezione è rappresentata dai medici, veterinari e personale sanitario che svolgono incarichi di lavoro nell’ambito dell’emergenza covid.  Anche in questo caso non si applica il divieto di cumulo dei redditi con quelli di pensione anticipata flessibile.

Quota 103, le istruzioni INPS sulla pensione anticipata: le regole sull’assegno straordinario e sul TFR

Altri due aspetti affrontati nella circolare dell’INPS sono quelli dell’assegno straordinario e del Tfr. L’assegno straordinario può essere riconosciuto al perfezionamento dei requisiti stabiliti per quota 103 entro il 31 dicembre 2023. Tale assegno è però subordinato ad accordi collettivi aziendali che stabiliscano regole per il ricambio generazionale. In merito alla decorrenza dell’assegno, l’INPS chiarisce quanto di seguito riportato: “Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario, quindi, non può essere erogato oltre il 31 marzo 2024.”

Anche per l’assegno straordinario si applica il divieto di cumulo.  L’ultima parte del documento di prassi è dedicata al TFR, al TFS e agli altri trattamenti di fine rapporto. Il pagamento è previsto dalla data in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto al trattamento pensionistico. Non si deve tenere conto della data di collocamento a riposo del soggetto ma del momento in cui il dipendente raggiunge il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.


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