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Saggio d'interesse legale, arriva una boccata d'ossigeno per il 2024. Vantaggi per i riscatti

Professione Redazione DottNet | 20/12/2023 11:49

Ciò comporterà una sensibile riduzione dei costi dei riscatti (anni di laurea, specializzazione, ecc.) pagati in forma rateale

L’inflazione tende fortunatamente a ridurre la sua corsa e tornano parzialmente a ridursi gli indici economici. La spia per l’Italia arriva dalla riduzione del saggio di interesse legale. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023, il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del Codice Civile è stato rideterminato nella misura del 2,50% in ragione d’anno (in luogo del preesistente tasso dell’5%) con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

La legge prevede appunto che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare gli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Cosa comporta questa riduzione dal punto di vista previdenziale? Innanzitutto, una sensibile riduzione dei costi dei riscatti (anni di laurea, specializzazione, ecc.) pagati in forma rateale. Per l’Inps la maggiorazione del costo, se non si paga in unica soluzione, è legata al tasso legale in vigore al momento della presentazione della domanda. È evidente quindi che per le domande presentate nel 2024 la dilazione diventa molto più sostenibile. Per Enpam è ancora meglio: i Regolamenti dei Fondi prevedono infatti che in caso di versamento in forma rateale, il contributo di riscatto è maggiorato dell’interesse legale in ragione d’anno, pro tempore vigente. La variazione del saggio di interesse legale comporta la rideterminazione del piano di ammortamento, con riferimento al capitale residuo ed al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato. In sostanza, gli iscritti con il riscatto in corso di pagamento vedranno che la rata del prossimo giugno (i pagamenti hanno cadenza semestrale) avrà un ammontare sensibilmente inferiore rispetto a quella in scadenza il 31 dicembre 2023. Il nuovo importo della rata resterà stabile fino alla fine del piano di ammortamento, fatte salve eventuali nuove variazioni del saggio di interesse legale.

Per tutti gli enti previdenziali è quindi sempre opportuno valutare se pagare in un’unica soluzione o in poche rate, risparmiando il costo degli interessi, oppure allungare al massimo il piano di ammortamento, considerando il beneficio fiscale dei pagamenti diluiti, che insistono su aliquote marginali di tassazione più elevate, massimizzando gli importi deducibili.

Nel 2024, grazie alla riduzione del saggio di interesse, si riduce anche il costo delle sanzioni contributive pagate a rate, nonché quello del pagamento rateale della contribuzione ordinaria, possibile per la Quota B. Nessun effetto invece sulle rate dell’onere della ricongiunzione contributiva sia Inps sia Enpam, che restano costanti nel tempo.  La variazione del saggio legale ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare nel caso del ravvedimento operoso. Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è proprio questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti. Essi vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.

Un certo svantaggio può ritrovarsi nel fatto che gli Enti previdenziali diminuiranno gli importi riconosciuti ad iscritti e pensionati in quegli sporadici casi in cui corrispondono interessi per ritardato pagamento, come ad esempio nella rara ipotesi in cui debbano versare gli accessori di legge per effetto di una sentenza ovvero di una messa in mora. Con riferimento all’Inps, i riflessi della diminuzione del tasso legale si avvertono sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nei rari casi (che riguardano soprattutto i datori di lavoro e non direttamente i medici) in cui le sanzioni vengono appunto ridotte alla misura dell’interesse legale.

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