La Campagna RedEst 2025, relativa all’anno di reddito 2024, utile a dichiarare in modalità telematica i redditi percepiti dai titolari di prestazioni collegate al reddito residenti all’estero, è disponibile dal 22 maggio 2025
Novità per i medici (e superstiti di medico) che risiedono all’estero e che ricevono prestazioni previdenziali connesse al reddito percepito. Parliamo ad esempio dell’assegno di invalidità (non concesso se il reddito personale supera una determinata soglia); della pensione a superstiti (che viene ridotta fino alla metà in presenza di ulteriori redditi); dell’integrazione al minimo Inps (peraltro non prevista in caso di residenza in Paesi fuori dall’Unione Europea); dei trattamenti per invalidità civile. Con il messaggio Inps n. 1607/2025, l’Istituto spiega che nel prossimo mese di settembre i pensionati interessati residenti all’estero riceveranno il modello cartaceo REDEST 2025 da compilare con i relativi dati reddituali.
Il messaggio fa presente che la Campagna RedEst 2025, relativa all’anno di reddito 2024, utile a dichiarare in modalità telematica i redditi percepiti dai titolari di prestazioni collegate al reddito residenti all’estero, è disponibile dal 22 maggio 2025. Da quella stessa data è stata riaperta anche la Campagna 2024, relativa ai redditi del 2023; non possono invece più essere dichiarati i redditi 2022, perché la relativa campagna si è chiusa il 31 marzo 2025. Eventuali dichiarazioni sui redditi 2022 giacenti, o che perverranno successivamente, devono essere acquisite mediante ricostituzione.
In questa operazione di acquisizione di dati sono coinvolte anche le autorità consolari italiane e i patronati.
La procedura da seguire. Come più sopra accennato, per le prestazioni illustrate l’Inps è tenuto ad acquisire annualmente la dichiarazione dei redditi del pensionato.
Le modalità di accertamento reddituale per i percettori di queste prestazioni sono disciplinate dall’art. 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il decreto di attuazione del Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia e con il Ministro per gli Italiani nel mondo, 12 maggio 2003, agli articoli 1 e 2 dispone in quali casi l’accertamento reddituale debba effettuarsi con l’acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri (ad esempio per redditi derivanti da prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dallo stato estero) ovvero con la copia della dichiarazione dei redditi, e in quali altri casi possa essere sufficiente l’autocertificazione. In particolare, quest’ultima è possibile soltanto per attestare redditi diversi da quelli previdenziali e assistenziali, e solo se l’interessato ha percepito un reddito esonerato dalla denuncia al Fisco in base alla normativa locale oppure sia residente in un Paese non presente nell’elenco inserito nel decreto.
La norma stabilisce, inoltre, che i redditi sono valutati dall’Inps sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito: redditi previdenziali italiani ed esteri; redditi da lavoro; redditi immobiliari con esclusione della casa di abitazione; redditi a carattere assistenziale. La procedura si conclude con l’intervento dell’autorità consolare italiana o degli enti di patronato. Essi, al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli compilati, dovranno:
Con la pensione in pagamento ad agosto 2025, la Fondazione ENPAM, in veste di sostituto d'imposta, come di consueto ha eseguito le operazioni di conguaglio IRPEF previste dalla legge nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici
Per fermare l’adeguamento alla speranza di vita servono 2 miliardi. Per limitarne l’impatto si studiano nuove “mini-finestre” di attesa di uno o due mesi. Fava (Inps), dare chance di restare anziché pensione anticipata
Nel caso dell’Enpam, può trattarsi di pensioni corrisposte a beneficiari nel frattempo deceduti, oppure di pensioni liquidate a medici che, dopo aver richiesto il trattamento, hanno deciso di rimanere in servizio
La proroga è stata stabilita in seguito a una norma statale, che ha spostato al 21 luglio (ed eventualmente al 20 agosto) la scadenza per pagare alcune imposte
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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