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Primario ortopedico condannato per il reato di omicidio colposo a seguito della sospensione di un farmaco anticoagulante dopo un episodio di ematemesi

Professione Mariano Paternoster | 14/07/2009 18:00

Ad un paziente ricoverato in ospedale per fratture delle ossa nasali e del bacino riportate a seguito di un incidente stradale era stata somministrata profilassi farmacologica anticoagulante ma la stessa veniva sospesa per un episodio di ematemesi.

Il paziente decedeva il giorno successivo alla dimissione per embolia polmonare da trombosi venosa profonda.
Il riscontro autoptico non aveva mostrato lesioni riferibili ad ulcera gastrica o duodenale e i periti avevano concluso che:
- il trattamento profilattico anticoagulante era giustificato da fattori ad alto rischio di trombosi venosa profonda (età, fratture, trauma indiretto sulla parete vascolare, immobilizzazione) e dall’assenza di controindicazioni;
- la sospensione della profilassi in presenza di ematemesi risultava giustificata perché il vomito avrebbe potuto derivare da ulcera gastroduodenale sanguinante;
- del tutto ingiustificata era stata invece la sospensione definitiva della profilassi poiché, nell'arco di 24-48 ore dall’emorragia ben avrebbero potuto essere eseguiti gli accertamenti (emocromo ed esami endoscopici) idonei a valutare l’entità e la sede del sanguinamento;
- la corretta profilassi anticoagulante avrebbe ridotto la possibilità che si verificasse l’embolia polmonare massiva, agendo sulla concreta riduzione del rischio di tromboflebite venosa profonda, sull’entità di eventuale embolia polmonare e sull’evento morte;
- in termini di probabilità, in caso di corretta profilassi anticoagulante, il paziente sarebbe sopravvissuto non avendo sviluppato l'embolia polmonare massiva letale;
- non esisteva, comunque, certezza assoluta sull’esito della cura.


La dimissione di un paziente ad alto rischio senza la ripresa della profilassi anticoagulante era stata, dunque, colpevole.

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La Sentenza (Cassazione Penale, Sez. IV, n. 17503 del 30 aprile 2008)

La conferma o meno dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale deve muovere da una verifica in concreto della validità della legge statistica da compiersi sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile.
Soltanto detto ragionamento probatorio, che valuti altresì l’insussistenza di interferenze di fattori alternativi, può portare ad una conclusione sul punto giustificata e processualmente certa; può condurre, in particolare, ad affermare che la condotta omissiva del medico sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”.
 

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