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Protocollo sul Welfare: la riforma non si estende alle Casse di previdenza

Medicina Generale Redazione DottNet | 12/09/2008 15:08

Ancora sono molti i medici che non hanno ben chiaro l’effetto sulla propria posizione previdenziale dell’entrata in vigore del Protocollo sul Welfare (legge 24 dicembre 2007, n. 247).

Come si ricorderà, sindacati e Governo Prodi (il ministro del lavoro era Cesare Damiano) si misero d’accordo per disinnescare gli effetti del cosiddetto scalone Maroni, che a partire dal 2008 avrebbe portato a 60 anni l’età minima per il pensionamento di anzianità. E’ stato così introdotto un complesso meccanismo di “quote” (somma fra età anagrafica e anzianità contributiva) per trasformare lo scalone in una serie di scalini, che alla fine (nel 2013) porteranno comunque per gli uomini l’età pensionabile minima a 61 anni.
L’attuale Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi ha saggiamente ritenuto, per non creare ulteriore confusione fra gli interessati, di non modificare nuovamente l’impianto normativo, che di fatto ha finanziato la spesa della eliminazione dello scalone con altri strumenti (aumento seppur minimo dei contributi ed introduzione delle finestre di uscita anche per il pensionamento di vecchiaia o con 40 anni di contributi).
Quindi è ora possibile fare il punto della situazione per medici e odontoiatri, confidando nella almeno temporanea stabilità della normativa vigente.
Pensione Enpam della “Quota A” del Fondo di previdenza generale (quella corrisposta a tutti i medici in virtù dell’iscrizione all’Albo professionale) e pensione del Fondo della libera professione (cosiddetta “Quota B”): nessuna novità. Non è previsto il pensionamento anticipato (cosiddetta pensione di vecchiaia) e la pensione si percepisce dal mese successivo al compimento del 65° anno di età (sia per gli uomini sia per le donne).
Medici di famiglia, specialisti ambulatoriali convenzionati e specialisti accreditati: anche qui, nessuna novità. La pensione di anzianità viene sempre corrisposta se si hanno almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età, ovvero anche solo 40 anni di contributi, sempre congiunti con 30 anni di anzianità di laurea e decorre dal terzo trimestre successivo a quello di raggiungimento dei requisiti (cioè ad es. da ottobre se si hanno i requisiti a gennaio/febbraio/marzo, e così via.) La pensione di vecchiaia matura, con qualsiasi anzianità contributiva, dal mese successivo al compimento del 65° anno di età sia per gli uomini sia per le donne.


Medici dipendenti ospedalieri, o di case di cura, nonché, fra gli iscritti all’Enpam, i soli medici già convenzionati e transitati alla dipendenza. Sono quelli ai quali si applica la nuova disciplina, e specificamente:
• a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 giugno 2009 il diritto alla pensione di anzianità (cioè quella anticipata) si acquisisce solo se si è in possesso di 40 anni di anzianità contributiva oppure di 35 anni di anzianità contributiva congiunti ad un’età anagrafica non inferiore a 58 anni;
• dal 1° luglio 2009, invece, l’accesso anticipato alla pensione sarà condizionato al raggiungimento delle cosiddette quote, costituite dalla somma dell’età e dell’anzianità contributiva, e precisamente:
• dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010 occorrono 59 anni di età e 35 di contributi, oppure quota 95 (60 anni di età + 35 di contributi);
• dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 occorrono 60 anni di età e 36 di contributi, oppure quota 96 (61 anni di età + 35 di contributi);
• dal 1° gennaio 2013 occorrono 61 anni di età e 36 di contributi, oppure quota 97 (62 anni di età + 35 di contribuzione).
Dal 1° gennaio 2008, inoltre, in aderenza alla legge Maroni, sono state ridotte a due le finestre temporali per i pensionamenti di anzianità: chi matura i requisiti entro il 1° semestre dell’anno sarà ammesso a fruire della pensione dal 1° gennaio dell’anno successivo; chi li matura entro il 2° semestre, dal 1° luglio dell’anno successivo.
Rimangono in piedi anche i pensionamenti di anzianità con 40 anni di contribuzione: in questo caso, però sono state introdotte le finestre di uscita, e la decorrenza della pensione risulterà differita da tre a cinque mesi rispetto al raggiungimento dei requisiti.
Per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia, non c’è nessuna novità circa i requisiti (65 anni per gli uomini e 60 per le donne). Anche in questo caso, l’elemento nuovo è invece il differimento della decorrenza, che è infatti fissata all’inizio del secondo trimestre successivo a quello del compimento del requisito anagrafico.



 

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