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Cassazione, condannato medico del 118 troppo fiscale

Professione Redazione DottNet | 22/09/2011 10:28

I medici che lavorano a bordo delle ambulanze del 118 - il numero che sul territorio nazionale risponde alle chiamate di emergenza per il trasporto di feriti pazienti - non devono rispettare alla lettera le "linee guida" del servizio e non possono limitarsi ad accorrere solo alle segnalazioni ricevute dalla centrale operativa. Lo sottolinea la Cassazione che ha condannato a un anno di reclusione - senza concedergli nemmeno la sospensione condizionale della pena - un medico palermitano che si era rifiutato di dare ascolto alla chiamata diretta di un collega, che chiedeva il trasporto urgente per un paziente da una comunità terapeutica a un ospedale più attrezzato. Il camice bianco aveva opposto il rifiuto sostenendo che il 118 accorre solo se autorizzato dalla centrale operativa. Nel confermare la condanna di Cirino S., la Cassazione ha spiegato che la sua colpa consiste "nell'aver opposto un rifiuto formalistico, richiamando il modello operativo standard del servizio 118, senza considerare che lo stesso servizio prevede che per i pazienti ad altro grado di criticità è il medico addetto all'emergenza territoriale ad operare la scelta dell'ospedale di destinazione, in questo modo riconoscendo un'autonomia di azione a tali soggetti e prescindendo da ogni autorizzazione o contatto preventivo con la centrale operativa (atto di intesa tra Ministero della sanità e Regioni dell' 11 aprile 1996)."

Senza successo, la difesa ha fatto presente che il comportamento del medico "era legittimo e giustificato in base alle linee guida e alle disposizioni di servizio, che riconoscono alla centrale operativa del 118 il compito di disporre gli interventi di soccorso". In proposito i supremi giudici - con la sentenza 34402 - spiegano che "l'organizzazione del 118 prevede che sia la centrale operativa a coordinare gli interventi nell'ambito territoriale di competenza attraverso il sistema di radiocomunicazione". "Tuttavia al medico di servizio sull'ambulanza - prosegue il 'verdetto' - è comunque riconosciuto uno spazio di valutazione, di azione e di discrezionalità, funzionale a fronteggiare in maniera adeguata le diverse situazioni di emergenza".

In questo caso, invece, "l'imputato ha opposto un rifiuto formalistico, richiamando il modello standard del servizio 118, senza considerare che lo stesso servizio prevede che, per i pazienti ad alto grado di criticità, è il medico addetto all'emergenza territoriale ad operare la scelta dell'ospedale di destinazione, in questo modo riconoscendo una autonomia di azione a tali soggetti e prescindendo da ogni autorizzazione o contatto preventivo con la centrale operativa"

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