Come abbiamo riportato nelle settimane scorse, negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo aumento delle cause di responsabilità medica e tra queste, anche di quelle relative alla responsabilità dell’’equipe medica, con un contenzioso che è aumentato del 200% rispetto ai 60 anni precedenti. Diverse possono essere le ragioni di tale fenomeno, come riporta l’avvocato Domenico Chindemi sull’autorevole sito diritto.it, non ultimo la possibilità di ottenere comunque un ristoro economico per l’accentuarsi, soprattutto nell’ultimo decennio di una giurisprudenza favorevole a individuare la responsabilità sanitaria a seguito dell’esito infausto dell’intervento, con una presunzione di responsabilità del medico non facilmente superabile.
Oggi si assiste a una più equilibrata redistribuzione dell’onere probatorio e di una mutata visione della responsabilità del medico che da quasi presunta è divenuta soggetta all’onere della prova, sia pure invertito, da parte del medico di non aver fatto quanto era nelle sue concrete possibilità per evitare l’evento. Anche la diversa distribuzione delle spese processuali , non più compensabili nei confronti della parte soccombente, se non per motivi “gravi e eccezionali” ha contribuito a rasserenare gli animi giustamente esacerbati dei medici sottoposti ad un fuoco di fila di domande risarcitorie e inquisizioni penali che rischiavano di tramutarsi in un plotone di esecuzione.
Il lavoro di equipe
Il lavoro d’equipe costituisce l’ipotesi più frequente di cooperazione colposa in campo medico. Gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, sono tutti ex lege portatori di una posizione di garanzia, espressione dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 della Costituzione nei confronti dei pazienti, la cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; l'obbligo di protezione perdura per l'intero tempo del turno di lavoro. L’attività in equipe trova la sua funzione nella cooperazione necessaria in campo sanitario con l’intervento contemporaneo o differito nel tempo di vari operatori sanitari, soprattutto in materia chirurgica, quali chirurghi, anestesisti, infermieri ecc. e il lavoro d'equipe è visto come nodo del passaggio dalla responsabilità “del medico” alla responsabilità “medica”. Vanno riconosciute al chirurgo capo equipe ed all'anestesista una posizione di preminenza e di coordinamento del gruppo con il dovere di assumere tutte le necessarie informazioni preventive e comunicarle agli altri operatori; in particolare il chirurgo capo equipe ha il potere-dovere di assumere tutte le informazioni preventive necessarie per la conduzione dell'intervento, di verificare che tutti gli elementi necessari siano disponibili, che tutto il personale che forma l'equipe sia a conoscenza delle problematiche anche relative alle condizioni del paziente e perfettamente idoneo e preparato alle possibili evenienze; l'anestesista ha (tra l'altro) il ruolo di gestore dell'emergenza, che deve portarlo ad individuare i problemi specifici del paziente e ad attivare le necessarie consulenze ed interventi specialistici prima di predisporre l'atto operatorio in senso stretto. Se tali doverose condotte siano state omesse, l'imperizia del professionista intervenuto al verificarsi dell'emergenza, non assume valenza di causa sopravvenuta da sola produttiva dell'evento. Ciascun sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle mansioni specificamente ed effettivamente svolte, ma deve costituire anche una sorta di garanzia per la condotta degli altri componenti e porre quindi rimedio agli eventuali errori altrui, purché siano evidenti per un professionista medio e non settoriali di una specifica disciplina estranea alle sue cognizioni. Oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e di prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, Ogni sanitario è tenuto ad osservare gli obblighi di comune diligenza degli altri medici derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da un altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. Si è, infatti, affermato che “Nell'ambito di una equipe medico-chirurgica, nel caso in cui l'assistente (o l'aiuto) non condivida le scelte terapeutiche del primario che non abbia esercitato il suo potere di avocazione, il medico in posizione inferiore, che ritenga il trattamento terapeutico disposto dal superiore costituire un rischio per il paziente o essere comunque inidoneo per le sue esigenze terapeutiche, è tenuto a segnalarequanto rientra nelle sue conoscenze, esprimendo il proprio dissenso con le scelte dei medici in posizione superiore; diversamente egli potrà essere ritenuto responsabile dell'esito negativo del trattamento terapeutico, non avendo compiuto quanto in suo potere per impedire l'evento”.
La cooperazione colposa
La configurabilità del concorso di persone nel reato colposo è stato risolto, nel codice penale, con l'introduzione della cd. cooperazione colposa disciplinata dall'art. 113 c.p. che non differenzia il trattamento sanzionatorio rispetto a quello delle condotte indipendenti ma si limita a prevedere alcune aggravanti tipiche del concorso di persone nel reato (doloso). La cooperazione nel delitto colposo di cui all'art. 113 c.p. si verifica quando più persone pongono in essere una data autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell'evento non voluto. “Ai fini della configurabilità della cooperazione nel delitto colposo, prevista dall’art. 113 c.p. è sufficiente la coscienza, da parte del soggetto, dell'altrui partecipazione all'azione ma non è necessaria la conoscenza delle specifiche condotte e dell'identità dei partecipi: ne consegue che la cooperazione è ipotizzabile anche nelle ipotesi riguardanti le organizzazioni complesse quali la sanità, le imprese e settori della P.A. nei cui atti confluiscono condotte poste in essere, anche in tempi diversi, da soggetti tra i quali non v'è rapporto diretto; in tali ipotesi esiste comunque il legame psicologico previsto per la cooperazione colposa perché ciascuno degli agenti è conscio che altro soggetto (medico, pubblico funzionario, dirigente, ecc.) ha partecipato o parteciperà alla trattazione del caso”[7].II principio di affidamento consente di confinare l'obbligo di diligenza del singolo sanitario entro limiti compatibili con l'esigenza del carattere personale della responsabilità penale, sancito dall'art. 27 Cost. Si instaura un legame psicologico che tra gli agenti, ognuno dei quali è conscio della condotta degli altri, ciò che contraddistingue questa forma di concorso (detto anche “improprio”). Deve essere particolarmente attenta nella ipotesi di lavoro in equipe e, più in generale, di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico-chirurgica, anche se svolta non contestualmente, la verifica da parte del giudice della sussistenza del nesso causale tra le singole condotte poste in essere da ciascun sanitario, in violazione delle regole cautelari chesi assumono inosservate e il danno subito dal paziente, in tutti i casi in cui alla cura del paziente concorrono, con interventi non necessariamente contestuali sanitari diversi - si pensi, per esempio, ai trapianti -, magari ciascuno di questi specializzato in un determinato settore. Nel caso di equipe chirurgiche, ogni sanitario, deve rispettare non solo i canoni di diligenza e di prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, ma anche vigilare sugli obblighi degli altri sanitari componenti l’equipe. In questi casi si pone il problema del rapporto tra la condotta dell'agente e quella del terzo ed in particolare dell'influenza della condotta colposa del terzo su quella dell'agente.
Un caso
Sono stati ritenuti corresponsabili di omicidio colposo: l'anestesista per aver omesso, durante la fase preparatoria dell'intervento, di intubare il paziente e di applicargli il monitor dell'elettrocardiogramma, in violazione di regole di condotta dettate da precisi codici deontologici e dalla migliore letteratura medica con riguardo agli interventi d'urgenza; il primario anestesista, intervenuto successivamente in via d'ausilio, per aver fatto interrompere anzitempo il massaggio cardiaco con una decisione frettolosa e inconsulta, quando i segni del decesso erano ancora dubbi; i tre chirurghi per aver omesso, constatatane la affrettata ed inconsulta desistenza, di sostituirsi ai due anestesisti, non potendo ignorare, alla stregua del necessario corredo professionale di ogni medico anche generico, che la pratica rianimatoria del massaggio cardiaco avrebbe dovuto essere protratta per un tempo non inferiore alla mezz'ora ed essere accompagnata da idonea terapia farmacologica cardio-stimolante. All’interno dell’equipe vi è una suddivisione di ruoli e di responsabilità e ciascuno risponde nell’ambito delle proprie competenze; tuttavia va anche considerato che sussiste un dovere sostitutivo di intervento in relazione alle peculiarità del caso (es. anestesista che fa interrompere anzitempo il massaggio cardiaco). Ad esempio l'anestesista è deputato a controllare lo stato di insensibilità del paziente all'azione chirurgica, la sua reazione e magari la sua sicurezza dal punto di vista circolatorio, mentre non ha nessuna competenza e, quindi, nessun incarico di porre o estrarre tamponi dalla cavità soggetta all'operazione. La negligenza della equipe chirurgica conseguente al mancato controllo sul recupero di tutti i ferri chirurgici, esclude l'applicabilità del principio dell'affidamento, con la conseguenza che ciascuno dei componenti risponde penalmente dell'evento lesivo cagionato al paziente per fatto proprio e non per fatto altrui. Sono stati ritenuti responsabili i componenti di una equipe operatoria i quali, ad intervento chirurgico eseguito, aderendo ad una prassiche rimetteva esclusivamente al personale infermieristico l'incombenza di provvedere alla «conta dei ferri», non si siano curati di verificare che nessuno di detti ferri risultasse mancante e non abbiano quindi potuto rendersi conto che uno di essi (nella specie, una pinza Kelly, scivolata nelle anse intestinali a seguito di accidentale rottura di una delle estremità) era rimasto nel corpo del paziente; fatto, questo, dal quale erano poi derivate complicanze che avevano accelerato la morte del medesimo paziente, già portatore di patologia ad esito presumibilmente infausto. Il capo della equipe operatoria è titolare di una posizione di garanzia e i medici dipendenti dal primario devono attenersi alle disposizioni ricevute, con l’obbligo, ove ritenute dannose, di manifestare il motivato dissenso. Solo se l'agente ha la percezione (o dovrebbe averla, usando la diligenza qualificata del professionista) della violazione delle regole da parte di altri partecipi nella medesima attività (per es. un'operazione chirurgica svolta in equipe) - o comunque si trova in una situazione in cui diviene prevedibile l'altrui inosservanza della regola cautelare (che deve avere caratteristiche di riconoscibilità) - ha l'obbligo di attivarsi per evitare eventi dannosi. Se il primario, aiuto ed assistente condividono le scelte terapeutiche, tutti insieme ne assumano la responsabilità; qualora, invece, l'assistente o l'aiuto non condividano le scelte terapeutiche del primario (il quale non abbia peraltro esercitato il suo potere di avocazione), possono andare esenti da responsabilità solo se abbiano provveduto a segnalare allo stesso primario la ritenuta inidoneità o rischiosità delle scelte anzidette.
I paramedici
Qualora l’equipe medica si avvalga dell’attività di paramedici ai quali sia materialmente affidata l’esecuzione di un compito, “conservano” il dovere di vigilanza sulla loro attività perché hanno la responsabilità del buon esito dell'intervento, non solo in relazione all'oggetto dell'operazione, ma altresì per tutti gli adempimenti connessi; il controllo della rimozione dei ferri spetta all'intera equipe operatoria, e cioè ai medici, i quali hanno la responsabilità del buon esito dell'intervento, non solo in relazione all'oggetto dell'operazione, ma altresì per tutti gli adempimenti connessi, sicché è del tutto inaccoglibile l'argomento secondo il quale il controllo successivo alla saturazione della ferita, e cioè quello definitivo e tranquillizzante, sia devoluto al personale infermieristico, secondo una prassi consolidata, avendo il personale paramedico, nel settore chirurgico, funzioni di assistenza, ma non di verifica dell'attuazione dell'intervento operatorio nella sua completezza. Regole semplici di diligenza, di perizia e di prudenza, senza neppure “scomodare” la conoscenza della scienza medica, impongono dicontrollare nuovamente che tutti i ferri siano stati rimossi dopo la sutura della ferita, in quanto ad una eventuale omissione si può porre rimedio nell'immediatezza, procurando con un lieve trauma la “scucitura” della sutura, là dove la permanenza del ferro nel corpo per molto tempo (nella specie diversi mesi) ed il dovere di procedere a nuovo intervento chirurgico per rimuoverlo dopo che si siano prodotte tenaci aderenze sono causa di lesioni gravi, o addirittura della morte del paziente. Il controllo della rimozione dei ferri spetta all'intera equipe operatoria, cioè ai medici, che hanno la responsabilità del buon esito dell'operazione anche con riferimento a tutti gli adempimenti connessi, e non può essere delegato al personale paramedico, avendo gli infermieri funzioni di assistenza ma non di verifica. “Il dovere professionale di procedere al conteggio dei ferri non può quindi ritenersi esaurito eseguendolo prima della sutura della ferita e ancorché ancora alcuni pezzi permangono nel corpo della persona sottoposta ad intervento chirurgico, ma va completato con una ulteriore verifica subito dopo la sutura per controllare la rimozione degli ulteriori pezzi, proprio perché è possibile (come è avvenuto nella specie) che tali ferri possano, per diverse cause (per dimenticanza o per incidente), essere stati lasciati nel corpo della persona operata”. Né può essere invocato, in tale fattispecie il caso fortuito il cui accertamento va compiuto “in relazione alla assoluta non riconducibilità del fatto che lo costituirebbe ai ricorrenti e sulla assoluta autonomia di tale fatto incidente sull'evento letale, senza partecipazione causale degli imputati”. Né tale conclusione può essere inficiata dalla legge di definizione delle professioni sanitarie (L. 26 febbraio 1999, n. 42) che non considera l’attività del personale infermieristico come “ausiliaria”. Va, ad esempio, accertato anche il nesso di causalità tra la condotta omissiva dell’equipe per avere lasciato la garza laparatomica nell'addome della paziente, e gli eventi lesivi successivi, dovendosi accertare se, senza l'iniziale negligenza, si sarebbero verificate le conseguenze negative incidenti sulla salute del paziente. L'anticipato “scioglimento dell'equipe chirurgica” per cause giustificate o dalla semplicità delle residue attività da compiere o dalla impellente necessità di uno dei componenti dell'equipe di prestare la propria opera professionale per la cura indilazionabile di altro o altri pazienti, o - a maggior ragione - per il concorso di entrambe le cause, ben può esonerare da responsabilità colposa il medico allontanatosi, che non era quindi presente nel momento in cui o è stata omessa Profili di responsabilità del primario e dell’equipe medica Il sistema di gerarchia ospedaliera originariamente disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 è stato modificato dalla normativa in tema di dirigenza sanitaria, che ha inserito il ruolo unico dei dirigenti sanitari, sostituendo la tradizionale distinzione tra medici in posizione iniziale, intermedia e apicale con un nuovo sistema, nel quale ai medici viene attribuito lo status di dirigente sanitario, rafforzandone l’autonomia e l’operatività professionale.
La figura del primario
È, invece, rimasta immutata la figura del primario, che viene oggi considerata come dirigente con incarico di direzione di struttura complessa; egli non può essere chiamato a rispondere di ogni evento dannoso che si verifica, pure in sua assenza, all'interno del reparto affidato alla sua responsabilità, non essendo dal medesimo esigibile un controllo continuo e analitico di tutte le attività terapeutiche ivi attuate; tuttavia, il suo dovere di vigilanza sull'attività del personale sanitario implica, quantomeno, che egli si procuri informazioni precise sulle iniziative intraprese o che stiano per essere intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato. Il primario ospedaliero, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, ha la responsabilità dei malati della divisione, per i quali ha l'obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici che gli aiuti e gli assistenti devono seguire e di vigilare, com'è desumibile anche dall'art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, sull'esatta esecuzione da parte dei medesimi. Deve avere, quindi, puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta ointerpello degli altri operatori sanitari), essendo perciò obbligato ad assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli stessi, con riguardo a possibili, e non del tutto imprevedibili, eventi che possono intervenire durante la degenza del paziente in relazione alle sue condizioni, allo scopo di adottare i provvedimenti richiesti da eventuali esigenze terapeutiche. Alla responsabilità del sanitario in posizione apicale si affianca quella dei singoli medici del reparto che hanno concretamente in cura il paziente e che, pur essendo generalmente legati alle scelte terapeutiche, istruzioni ed iniziative del primario o dell'aiuto, hanno la possibilità di manifestare il proprio dissenso qualora le indicazioni impartitegli contrastino con le regole della diligenza e della perizia medica, cioè quando le indicazioni terapeutiche in atto siano evidentemente inadeguate. Ciascun componente dell’equipe è tenuto ad eseguire col massimo scrupolo le funzioni proprie della specializzazione di appartenenza. Il primario di una struttura ospedaliera ha il dovere di partecipare attivamente alle decisioni sulle scelte terapeutiche, di definire i criteri diagnostici e terapeutici che poi dovranno essere seguiti dagli aiuti, assistenti e personale infermieristico, ma una volta stabilita l'impostazione generale, il dovere di vigilanza è limitato alla necessità di conoscere la situazione del reparto e non di controllare personalmente l'operato di ogni singolo dipendente del reparto. Se il dirigente medico non indica, ai sensi del D.P.R. n. 761/1979, art. 63, co. 6 all'atto del ricovero, il medico cui il paziente debba essere assegnato, deve presumersi che la responsabilità debba far capo direttamente al primario. La condotta omissiva del medico (aiuto primario) che, in caso di urgenza, in possesso della qualifica professionale, non procede all’intervento chirurgico richiesto, è connotata da colpa grave atteso che lo stesso non può restare inerte in attesa del primario, in quanto è titolare di un’autonoma posizione di garanzia nei confronti del paziente. Il primario (o dirigente) non può, tuttavia, rispondere di ogni evento dannoso del reparto in sua assenza, in forza del criterio della inesigibilità di un controllo continuo di tutte le attività terapeutiche. Tuttavia, le negligenze od imperizie del personale paramedico ospedaliero, pur ricadendo sull'ente da cui il personale medesimo risulta dipendente, non possano che essere addebitate in ultima analisi ai medici curanti, sui quali soltanto può gravare la responsabilità del malato, non potendosi escludere che il medico debba rispondere anche di una attività meramente pratica, quale quelladi controllo delle quantità dei farmaci somministrati dal personale paramedico. Il dirigente medico non può neanche invocare, per negare la propria responsabilità, le norme del D.P.R. n. 128/1969, sul presupposto che le responsabilità del primario, ivi previste, sussisterebbero solo nei confronti dell'ente da cui dipende e perciò non potrebbe configurarsi una responsabilità diretta tra primario stesso e paziente, in quanto l'art. 7 di detto decreto prescrive che il primario ospedaliero ha la responsabilità dei malati ricoverati nel reparto e che ha l'obbligo di definire per essi i criteri diagnostici e terapeutici che gli aiuti e gli assistenti devono poi seguire, nonché di vigilare sulla loro esatta esecuzione da parte dei medesimi. Il chirurgo capo equipe, fatta salva l'autonomia professionale dei singoli operatori, ha il dovere di portare a conoscenza di questi ultimi tutto ciò che è venuto a sapere sulle patologie del paziente e che, se comunicato, potrebbe incidere sull'orientamento degli altri. Ai sensi dell’art. 63, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) il medico appartenente alla posizione apicale (primario) « esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura, nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse; assegna a sé e agli altri medici i pazienti ricoverati e può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali». Inoltre ha la responsabilità dei malati della divisione, deve conoscere lo stato dei degenti (sia con visita diretta o mediante interpello degli operatori sanitari) (art. 7, co. 3, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128) ed ha l’obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici che gli aiuti e assistenti devono eseguire. Il primario, inoltre, deve assumere informazioni precise sulle iniziative assunte dagli altri medici dell’equipe e deve predisporre gli interventi correttivi in presenza di accertata disfunzione organizzativa, ad esempio anche disponendo il trasferimento in struttura più attrezzata, comparando il rischio con i tempi di trasporto. Il chirurgo capo-equipe, una volta concluso l'atto operatorio in senso stretto, qualora si manifestino circostanze denunzianti possibili complicanze, tali da escludere l'assoluta normalità del decorso postoperatorio, non può disinteressarsene, abbandonando il paziente alle sole cure dei suoi collaboratori, ma ha obbligo di non allontanarsi dal luogo di cura, onde prevenire tali complicanze e tempestivamente avvertirle, attuarequelle cure e quegli interventi che un'attenta diagnosi consigliano e, altresì, vigilare sull'operato dei collaboratori. Ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti “dell'èquipe” in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purché siano evidenti per un professionista medio, giacché le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale.
L’assistente ospedaliero
Il medico appartenente alla posizione iniziale (assistente ospedaliero) “ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonché per i risultati conseguiti. La sua attività è soggetta a controllo e gode di autonomia vincolata alle direttive ricevute” (co. 30). La posizione dell'assistente non è configurabile dalla normativa di settore come quella di un mero esecutore di ordini, essendo responsabile per le attività professionali a lui direttamente affidate e prevedendosi che il primario debba rispettare l'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, anche se possibile per il primario dirigente avocare il caso alla sua diretta responsabilità, sottraendolo alla responsabilità del medico appartenente ad una posizione inferiore. L’“autonomia vincolata alle direttive ricevute” non va riferita ad una subordinazione gerarchica che non consente scelte diverse ma ad una autonomia limitata dalla possibilità, prevista per il medico in posizione superiore, di imporre le proprie scelte terapeutiche quando esse contrastino con quelle del medico cui è assegnato il caso. Ogni valutazione va rapportata alle caratteristiche della scienza medica che sovente comporta la soluzione di complessi problemi spesso con elevati livelli di discrezionalità tecnica non essendo accettabile che la tutela della salute umana possa essere ricollegata a scelte discrezionali (o ad omissioni) incensurabili. Se primario e assistente condividono le scelte terapeutiche entrambi ne assumono la responsabilità anche solidale. Tale soluzione è connaturata anche alla dignità professionale del medico che, sia pure inserito nella posizione iniziale, vedrebbe svilita la sua posizione nell'ambito ospedaliero da un'interpretazione che lo riducesse ad un mero esecutore di ordini. Nel caso in cui l'assistente o l'aiuto non condividano le scelte terapeutiche del primario, devono esprimere il proprio dissenso; diversamente potranno essere ritenuti responsabili dell'esito negativo del trattamento terapeutico, non avendo compiuto quanto in loro potere per impedire l'evento. L’assistente ha, anche, la possibilità di autonoma determinazione anche se nessuna direttiva in proposito è stata impartita dal primario, ove trattasidi mere integrazioni del trattamento sanitario concordato con il primario. Il chirurgo che opera in una struttura sanitaria pubblica o privata, anche se non dipendente della stessa è responsabile della attività del personale ausiliario messogli a disposizione della struttura in forza di un obbligo di controllo e di vigilanza sia nella fase preparatoria che in quella di esecuzione dell'intervento chirurgico ex 1228 c.c., disciplina applicabile anche al rapporto tra medico operatore e personale di supporto della struttura sanitaria. La funzione dell'infermiere, nel corso dell'intervento chirurgico, è di assistenza del personale medico cui vanno riferite le attività svolte.
L’infermiere e i suoi compiti
Il Codice Deontologico dell’Infermiere del maggio 1999 (revisionato nel 2009) prevede che «la responsabilità dell'infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo» (art. 3); «l’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente […]» (art. 11); «assume responsabilità in base al livello di competenza e ricorre, se necessario, all’intervento o alla consulenza di infermieri esperti e specialisti» (art. 13). L’infermiere «conosce il progetto diagnostico terapeutico, per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito» (art .22) e «collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto all’interno dell'equipe» (art. 41). Il personale paramedico è obbligato a somministrare i trattamenti terapeutici disposti dal personale medico. I medici possono fare legittimo affidamento sull'esecuzione degli ordini da parte del personale infermieristico, “a meno che particolari contingenze temporali in cui l'ordine venga impartito (ad esempio un fine turno degli infermieri) e prassi ad esse connesse (quale quella di trasferire l'ordine ai subentranti), dal medico conosciute, impongano il controllo sull'esecuzione dell'ordine dato”. La posizione di garanzia dell'equipe chirurgica nei confronti del paziente non si esaurisce con l'intervento, ma riguarda anche la fase post-operatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato; ne consegue che dalla violazione di tale obbligo, fondato anche sul contratto d'opera professionale, può discendere la responsabilità penale dei medici qualora l'evento dannoso sia causalmente connesso ad un comportamento omissivo ex art. 40 co. 2, c.p. L'ampia posizione di garanzia di cui il capo dell'equipe operatoria è titolare nei confronti del paziente si estende alla fase dell'assistenza post operatoria, che il chirurgo ha il dovere di controllare e seguire direttamente, anche attraverso interpostapersona. Concluso l'intervento, viene trasferita la posizione di garanzia al medico di guardia del reparto, a cui devono essere fornite le necessarie indicazioni terapeutiche anche relative ai controlli dei parametri vitali del paziente appena operato, seguendo, anche per interposta persona, il decorso post operatorio. Il comportamento conseguente alla posizione di garanzia nella fase post operatoria, richiede cautela nel trasferire tale posizione ad un reparto affidato solo a personale paramedico che, indipendentemente dalla competenza, diligenza e scrupolo che costoro possiedono, certamente non è in grado di far fronte all'assistenza di pazienti appena sottoposti ad interventi di alta chirurgia. Va, anche, considerato che chi versa in colpa non può invocare a propria scusante la condotta colposa altrui.
La finalità del divieto è di garantire la massima efficienza e funzionalità operativa all'Ssn, evitando gli effetti negativi di un contemporaneo esercizio, da parte del medico dipendente, di attività professionale presso strutture accreditate
Le richieste puntano sull'adeguamento economico e sulla riorganizzazione del lavoro
Con la graduatoria parte la caccia ai 22mila posti
Nursing Up: "Mai così tante. In nessun ospedale agenti dopo le 24"
La finalità del divieto è di garantire la massima efficienza e funzionalità operativa all'Ssn, evitando gli effetti negativi di un contemporaneo esercizio, da parte del medico dipendente, di attività professionale presso strutture accreditate
Le richieste puntano sull'adeguamento economico e sulla riorganizzazione del lavoro
Con la graduatoria parte la caccia ai 22mila posti
Nursing Up: "Mai così tante. In nessun ospedale agenti dopo le 24"
Commenti