Molti medici hanno ricevuto o stanno ricevendo una lettera da parte dell’Onaosi di messa in mora sui contributi del 2006. In tanti ci hanno segnalato questa richiesta, per cui vediamo di fare un po’ di chiarezza su un argomento che appare piuttosto spinoso. Innanzitutto vediamo cos’è l’Onaosi: è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro cui la legge attribuisce uno speciale potere di imporre un contributo dovuto annualmente, tramite cartella di pagamento esattoriale, da medici, farmacisti, odontoiatri e veterinari (cioè gli operatori sanitari) per la copertura delle spese di gestione occorrenti per il perseguimento degli scopi sociali consistenti nella assistenza agli orfani di operatori sanitari.
Pur facendo parte dei cosiddetti "enti inutili" destinati ad essere soppressi in base al D.P.R. 6161/77, in realtà non è mai stato soppresso. Anzi, dal 2003 la contribuzione, che sino ad allora era dovuta solo dai medici dipendenti del servizio pubblico, è stata estesa indiscriminatamente a tutti gli iscritti degli Ordini dei Medici, Farmacisti, Odontoiatri e Veterinari. Secondo il parere dello Smi “per chi ha contestato l’obbligo di contribuzione a far data dal 1.01.2003, con ricorso al Giudice del Lavoro territorialmente competente, la sentenza della Corte Costituzionale, sempre che le domande siano state formulate in conformità, comporta la possibilità di un esito positivo del giudizio. Per chi ha pagato, con riserva o meno, vi sarebbe in astratto la possibilità di chiedere ad ONAOSI la restituzione, cominciando con una lettera a.r. in tal senso, e poi con azione giudiziale ai sensi dell’art. 2033 c.c. quale ripetizione di indebito, e ciò dovrebbe riguardare sia i medici convenzionati che i dipendenti, proprio perché la Corte, pur non dichiarando illegittimo il contributo nella sua essenza, ne ha dichiarato incostituzionali i parametri per la sua quantificazione. Corre obbligo segnalare che allo stato le sentenze positive rinvenute concernono le ipotesi di opposizione alle cartelle di pagamento, mentre per quanto riguarda l’ipotesi di restituzione, si rinviene una sentenza del Tribunale di Benevento del 26.
La finalità del divieto è di garantire la massima efficienza e funzionalità operativa all'Ssn, evitando gli effetti negativi di un contemporaneo esercizio, da parte del medico dipendente, di attività professionale presso strutture accreditate
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