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Contributi Onaosi, ulteriori chiarimenti e modalità per il ricorso

Professione Redazione DottNet | 12/12/2011 12:29

La questione Onaosi sta interessando centinaia di nostri iscritti che ci chiedono ulteriori chiarimenti. È il caso, dunque, di tornare sull’argomento precisando che l’Onaosi “ha il dovere di inviare le lettere raccomandate per interrompere i termini di prescrizione” (clicca qui per leggere la lettera che l’Onaosi ha spedito ai medici). L’Onaosi ha anche inviato una missiva a Federfarma (che ha più volte invitato i propri iscritti a non pagare il contributo) in cui chiarisce la propria posizione (clicca qui per leggere la lettera che l’Onaosi ha inviato a Federfarma).

Molti, inoltre, ci hanno scritto chiedendoci il modello da inviare per diffidare l'Ente. Pubblichiamo lo schema proposto dallo Snami (cliccare qui per scaricarlo). Sulla vicenda si sono espresse diverse associazioni: L’ANDI ricorda, per esempio, che, la Legge finanziaria 2007 (L. 296/06) ha indicato il contributo ONAOSI come obbligatorio solo per i sanitari dipendenti pubblici (clicca qui per leggere la circolare relativa ai soli dipendenti pubblici inviata dall’Onaosi agli enti interessati per i contributi 2011). “Dal 1 gennaio 2007 – spiegano all’Andi -, i liberi professionisti hanno avuto la possibilità di interrompere il versamento obbligatorio o continuare volontariamente i versamenti per la copertura assicurativa garantita dall’Ente. Fino all’anno 2006 tali contributi erano un preciso obbligo di Legge poi abrogato, senza chiarezza sui mancati versamenti arretrati”. Con sentenza n. 190 del 5/14 giugno 2007, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 52, comma 23 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui vengono stabilite le modalità per la determinazione del contributo obbligatorio imposto dalla Fondazione Onaosi (Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani) a tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali(Clicca qui per leggere la sentenza della Corte costituzionale n. 190/07). “In applicazione di detta sentenza tutte le cartelle esattoriali, emesse in forza di tale disposizione legislativa, debbono ritenersi prive di efficacia, essendo venuta meno la legittimità dell’imposizione e vanno di conseguenza impugnate davanti all’autorità giudiziaria al fine di farne valere la nullità”, dicono ancora all’Andi. Ma entriamo nel dettaglio: la Suprema Corte,  ricorda l’avvocato Pisanti, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia), quale sostituito dall'art. 52 comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria del 2003), nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1 comma 32 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”). L’Ordine dei Medici di Forlì-Cesena attraverso il tesoriere  Gian Galeazzo Pascucci, precisa che: “Per mero dovere istituzionale abbiamo pubblicato alcune settimane fa sul portale del nostro Ordine dei medici di Forlì-Cesena la comunicazione da parte della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), che ad un primo tempo sembrava solo la volontà della ONAOSI stessa di interrompere i termini di prescrizione (cinque anni) per la riscossione dei presunti crediti”.

“Da pochi giorni abbiamo notizia che l' ONAOSI ha veramente iniziato a scrivere a tutti i colleghi con Raccomandata A/R, richiedendo il pagamento dell'importo di 120 Euro dovuto per le quote non versate per l' anno 2006”. Pascucci sottolinea che “La pubblicazione della comunicazione ricevuta non è da intendere come una tacita conferma da parte nostra dei diritti della ONAOSI , in quanto: la richiesta di pagamento riguarda gli anni successivi alla legge 289/2002, che aveva esteso a tutti gli iscritti all'albo l'obbligo della contribuzione all'ente per essere poi dichiarata incostituzionale nel 2007; a nostro parere è molto discutibile che la ONAOSI possa vantare qualsiasi credito nei confronti di qualunque medico italiano, data la chiarezza della Sentenza della Corte Costituzionale del 2007 che alleghiamo qui sotto, sentenza che fa appunto riferimento soprattutto alla obbligatorietà del contributo, che è venuto a cadere dal 2007; fonti dell' ONAOSI stessa precisano che la richiesta di versamento è frutto di sollecitazioni provenienti dal ministero del Lavoro. Fosse dipeso dall'ente, forse le lettere non sarebbero neanche partite, come dimostra la proposta di emendamento che a luglio 2011 il presidente della Fondazione, Serafino Zucchelli, aveva fatto circolare tra le forze di maggioranza e opposizione senza ottenere però risultati: l'obiettivo, infatti, era quello di sollevare l' ONAOSI dall'obbligo di riscuotere gli arretrati 2003-2006, per i quali tra ingiunzioni e contenziosi si dovrebbe spendere più di quanto incassabile; la lettera di interruzione termini è un atto dovuto da parte di  un ente e lo stesso ente non può autonomamente decidere la non riscossione di tributi, per cui in atto conviene a tutti i colleghi  aspettare gli eventi e non pagare; “Federfarma” teme che in conseguenza della comunicazione molti farmacisti, indotti in errore, versino il contributo richiesto, ponendo così in essere un' adesione volontaria (consentita dalla legge) all' ONAOSI, successivamente non contestabile in sede contenziosa. “Federfarma” ha anche deciso di rivolgere un invito-diffida all'ONAOSI affinché sospenda l'illegittima richiesta di contribuzione a tutti i farmacisti”. Pascucci conclude con un consiglio: “tutti i colleghi che hanno ricevuto la lettera e che non sanno come comportarsi, soprassiedano temporaneamente al pagamento dell’ importo richiesto in attesa degli sviluppi circa l' emendamento suddetto, che potrebbe definitivamente esentare l’ ONAOSI dall’ esigere le quote non versate per l’ anno 2006”.

 

La FENAGIFAR - Federazione Nazionale Giovani Farmacisti – ha redatto un documento, una sorta di  "vademecum" elaborato con il supporto di un legale di fiducia e contiene, tra le altre informazioni e chiarimenti, le indicazioni in ordine alle procedure da seguire per ricorrere contro l'ingiunzione contenuta nelle cartelle esattoriali inviate dalla Fondazione Onaosi a tutti quei farmacisti (ma il discorso vale anche per i medici) che non hanno provveduto al pagamento del contributo negli anni 2003, 2004 e 2005. Per quanto invece concerne l'invio dei modelli RAV con i quali l'Onaosi sta procedendo alla richiesta dei contributi 2006, si precisa che essi - al contrario delle cartelle esattoriali degli anni pregressi - vanno considerati allo stato di semplici avvisi di pagamento. Per correttezza e completezza dell'informazione, si precisa in ogni caso che il mancato pagamento del contributo Onaosi alla scadenza indicata nella cartella esattoriale, costituisce giusto titolo per il recupero del credito e permette all'Esattoria di procedere all'esecuzione forzata, al fermo amministrativo di beni nonché all'iscrizione di ipoteche sugli immobili di proprietà  del destinatario della cartella.

PER CHI VUOL PAGARE IL CONTRIBUTO E POI RIVALERSI

 1. Pagare entro i termini indicati le cifre richieste nella cartella esattoriale, sanando così di fatto le morosità  relative agli anni pregressi.

 2. Inviare alla Fondazione Onaosi una nota con raccomandata A/R con la quale si esprime riserva per il recupero dell'indebito pagamento ove il TAR del Lazio dovesse accogliere il ricorso presentato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

 PER CHI VUOLE RICORRERE AVVERSO LA CARTELLA ESATTORIALE

 1. Entro 40 giorni dalla notifica della cartella, è possibile presentare ricorso al Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 24 Dlgs 46/99, avvalendosi dell'assistenza di un legale.

 All'interno del ricorso è comunque consigliabile:

 1. Sollevare in via preliminare la questione di legittimità  costituzionale del contributo;

 2. Chiedere la dichiarazione di illegittimità  dell'iscrizione a ruolo della somma oggetto dell'ingiunzione di pagamento;

 3. Chiedere l'annullamento della cartella esattoriale impugnata.

Per quanto riguarda il RAV con la richiesta di pagamento per il 2006, è di tutta evidenza l'opportunità  di soprassedere al suo pagamento, nelle more dell'esame del ricorso pendente presso la Magistratura amministrativa in ordine alla legittimità  del documento. Se e quando il mancato pagamento nei termini dovesse trasformarsi in un ulteriore cartella esattoriale, l'interessato potrà seguire l’iter suggerito: giova tuttavia ricordare che il ricorso al Giudice del Lavoro non interrompe i termini per il pagamento della cartella esattoriale e quindi l'Esattoria, allo scadere del termine, può procedere al recupero forzoso del credito. Inoltre, va anche precisato  che, ove il Giudice del Lavoro dovesse rigettare il ricorso, il debito verrà  gravato degli interessi di mora. Lo stesso Giudice, però, ove lo ritenesse, potrebbe sollevare la questione di legittimità  costituzionale che, se accolta, comporterebbe l'immediata cessazione dell'efficacia della norma che impone il pagamento del contributo.

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