Con una nota dello scorso 23 novembre 2012, l’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha riscontrato una richiesta di chiarimenti della FOFI riguardante alcune questioni chiave del concorso straordinario: come si calcola il punteggio dei partecipanti in gestione associata? Come si applica ai titolari e ai collaboratori di parafarmacia la maggiorazione prevista per il servizio rurale? Per partecipare al concorso e per vedersi assegnata una farmacia, è necessaria o no l’idoneità alla titolarità acquisita in un concorso precedente o con il compiuto biennio di pratica professionale?
La risposta dell’avvocato Quintino Lombardo apparsa su Iusfarma.it non dà adito a dubbi. Sul punteggio da assegnare ai concorrenti per la gestione associata e sulla maggiorazione del punteggio da riconoscersi a titolari e collaboratori di parafarmacia ai sensi della legge n. 221/1968, con buon garbo istituzionale il Ministero ha ritenuto di non esprimersi e di rinviare alle scelte già effettuate dai bandi regionali. Sulla questione dell’idoneità, che a ben vedere non riguarda la procedura concorsuale, bensì un requisito soggettivo e professionale fino a ieri ritenuto indispensabile per acquisire lo status e le responsabilità di titolare di farmacia, il Ministero ha invece preso posizione, osservando come l’idoneità non sia prevista quale requisito per la partecipazione né dalla specifica disciplina del concorso straordinario, né dalla disciplina che regola i concorsi “ordinari”. Da tale premessa, che è vera soltanto se riferita alla partecipazione al concorso, il Ministero ha dedotto che l’idoneità alla titolarità, che è necessaria sia per acquistare o ereditare una farmacia, sia per l’assegnazione della farmacia all’esito del concorso “ordinario” (perché chi non supera la prova attitudinale non è idoneo e quindi neppure è utilmente collocato nella graduatoria), non è invece necessaria per diventare titolari all’esito del concorso “straordinario”, sebbene poi quest’ultima procedura non consenta di conseguire l’idoneità medesima. Tale conclusione potrebbe essere in astratto condivisa, calcando l’accento sull’eccezionalità della procedura selettiva, anche se forse a tal fine sarebbe stata necessaria l’adozione di una specifica norma di legge, evitando di giungervi per via interpretativa. In fondo, il concorso è “straordinario” e tale “straordinarietà” (per favorire l’economia e la concorrenza, potenziare il servizio farmaceutico, aprire al più presto le farmacie vacanti) potrebbe magari legittimare la scelta di affidare una farmacia a chi non vi ha mai messo piede, neppure completando un biennio di pratica professionale, ritenendo subordinata l’esigenza di tutela della salute pubblica sottesa al requisito dell’idoneità. Facile tuttavia prevedere che, mancando la norma di rango primario, in fase di assegnazione delle sedi farmaceutiche le contestazioni non mancheranno. Colpisce ed è poco comprensibile, in ogni caso, la singolare argomentazione con la quale si vorrebbe superare, affrontando la questione della gestione associata, il contenuto letterale dell’art. 7 della legge n. 362/1991. Qui è espressamente precisato che la titolarità della farmacia è riservata alle persone fisiche e alle società di persone, nonché alle società cooperative a responsabilità limitata, tutte costituite da farmacisti iscritti all’albo professionale e in possesso del requisito della titolarità. Ora, due o più farmacisti che partecipano per la “gestione associata”, ai sensi dell’art. 11 del DL n. 1/2012, nel momento in cui si vedessero assegnata una sede farmaceutica, devono necessariamente costituire una società ai sensi dell’art. 7 della legge n. 362/1991 e su questo anche il Ministero è d’accordo.
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