Questo il principio di diritto espresso con la sentenza n. 26518/17
L'ospedale non ha responsabilità se il danno procurato al paziente non era prevedibile in relazione alla velocità con cui è stato effettuato l'intervento. E deve essere escluso che un ospedale pubblico possa essere chiamato a rispondere dell'errore commesso da un medico libero professionista, solo perché nella struttura sanitaria erano stati eseguiti vari accertamenti.
Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 26518/17 (clicca qui per scaricare la sentenza integrale). La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui - a seguito di parto - era venuto alla luce un bambino con una grave lesione al plesso brachiale destro.
I ricorrenti, tuttavia, non soddisfatti dell'esito della vicenda hanno proposto ricorso per Cassazione evidenziando come la struttura ospedaliera dovesse rispondere in quanto la donna in gravidanza si era recata proprio in quella struttura per effettuare gli accertamenti di routine su prescrizione del proprio ginecologo estraneo all'ospedale.
Le conclusioni
Quindi, in definitiva, la Cassazione ha accolto le sentenze di merito e ha rilevato come al più una responsabilità poteva essere fatta valere sul libero professionista per non aver consigliato in tempo alla donna di procedere a un parto cesareo e non a quello naturale. Condizione obiettivamente non definibile in ospedale a mezz'ora dalla nascita. Secondo i giudici “iI massimo esigibile dal medico o dalla struttura specialistica chiamati ad eseguire un esame diagnostico, oltre il dovere di eseguire quest'ultimo con diligenza, è l'obbligo di informare ii paziente circa l'emergere di sintomi dubbi od allarmanti: ma nel presente giudizio il profilo di colpa consistito nell'eventuale violazione del diritto della gestante all'informazione non è mai stato tempestivamente prospettato, come già ritenuto dalla Corte d'appello con statuizione passata in giudicato”.
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