Canali Minisiti ECM

Ex specializzandi: cambiano i termini della prescrizione

Professione Redazione DottNet | 13/02/2018 18:17

Per il Tribunale di Roma il termine decennale di prescrizione è iniziato a decorrere solamente dal 20 ottobre 2007

 «Il Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, con la sentenza n.6157/17, ha affermato che il termine decennale di prescrizione è iniziato a decorrere solamente dal 20 ottobre 2007, quindi il diritto al risarcimento non si era prescritto sino al 20 ottobre 2017». Lo comunica il network legale Consulcesi, analizzando le ultime sentenze relative alla vicenda dei medici che hanno frequentato la scuola di specializzazione tra il 1978 e il 1991 senza aver ricevuto alcuna remunerazione, sebbene questo fosse previsto dalle direttive europee in materia.

«Questa sentenza – spiegano da Consulcesi - conferma quanto da noi sempre sostenuto: è innovativa e si pone in contrasto con le tesi meno favorevoli fino ad ora prevalse sull’anticipazione del termine di decorrenza della prescrizione al 27 ottobre 1999».

pubblicità

Si legge nella sentenza: "Va respinta l’eccezione di prescrizione perché per chi ha frequentato una scuola post-laurea tra il 1978 e il 1993 (senza ricevere alcun compenso), la prescrizione inizia a decorrere il 20 ottobre 2007, data in cui l’obbligo di attuare la direttiva europea è cessato".

«Come è avvenuto anche in passato, quando per molto tempo i Tribunali e le Corti di merito non riconoscevano il diritto al risarcimento o indicavano la prescrizione breve (5 anni) del relativo diritto, ancora una volta sulla questione delle specializzazioni mediche e sulla mancata attuazione delle direttive, la giurisprudenza continua a modificarsi e ad evolversi».

Commenti

I Correlati

Nel Ssn il turnover dei medici non è garantito: tra tetti di spesa, specializzazioni scoperte e fuga dal pubblico, le assunzioni non compensano le uscite.

La manovra consente incarichi libero-professionali fuori dall’orario di formazione, nel rispetto degli obblighi didattici.

La Cassazione ha inoltre chiarito che l’attività dei medici in formazione non costituisce lavoro subordinato, ma un percorso formativo

Gli allievi dei corsi post-laurea svolti tra 1983 e 1991, allora privati del diritto a percepire la borsa di studio, non possono ricorrere all’infinito contro lo stato italiano

Ti potrebbero interessare

Cimo-Fesmed: no a contratti al ribasso per il Ccnl 2025-2027. Quici: carenze di personale non giustificano arretramenti su orari e diritti.

Anaao Assomed apre al nuovo Ccnl 2025-2027 ma pone condizioni: carriere, conciliazione vita-lavoro e sicurezza al centro della trattativa

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: fatturati e margini in aumento nella sanità privata accreditata, ma contratti fermi da anni. Sciopero il 17 aprile.

Fiaso e Aran avviano un confronto sulle politiche del personale del Ssn: attrattività, contrattazione e fabbisogni al centro.

Ultime News

Più letti