Il Consiglio, con la sentenza 1135 del 22 febbraio 2018, ha precisato che, relativamente all'attribuzione del punteggio previsto, la somma riconosciuta alle associazioni partecipanti «non può (in alcun modo superare) il totale di 35»
La terza sezione del Consiglio di Stato mette la parola fine alla incertezza degli esiti dei concorsi straordinarie delle farmacie vacanti e di nuova istituzione organizzati e definiti dalla Regioni italiane, a mente del D.L. 1/2012. Lo fa, scrive Federico Jorio sul Sole24ore, dopo un alternarsi di sentenze pronunciate dai Tar regionali, alcuni che promuovevano l'operato e i risultati cui sono pervenute le diverse commissioni altri le mettevano in forse.Il problema in contesa giudiziaria era costituto dall'attribuzione di punteggio premiale, prevista per i farmacisti rurali nei concorsi per il conferimento delle farmacie resisi ad hoc disponibili, a mente dell'art. 9 della legge 221/68.
Una legge, dal titolo che la diceva lunga "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali", all'epoca approvata - istitutiva, altresì, della concessione in loro favore di un'apposita indennità di disagiata residenza (del tipo l'indennità di cavalcatura anticamente prevista per i notati e i veterinari operanti in sedi montane disagevoli) - per incentivare la presenza dei farmacisti in tutti i Comuni, soprattutto in quelli molto periferici e con popolazioni ridotte, ma anche per consentire ai medesimi una partecipazione agevolata ai concorsi ove in palio vi fossero farmacie urbane.
Che potesse moltiplicarsi l'anzidetto punteggio premiale per quanti fossero i partecipanti associati di scopo, atteso che in una tale tipologia concorsuale veniva straordinariamente concessa la partecipazione in associazione professionale.Si diceva delle decisioni dei Tar, contrapposti nei loro assunti, a dettare l'esigenza che ci fosse il Giudice di appello a dirimere i diversi orientamenti, ma anche a differenziare la fattispecie in esame da quella decisa, relativamente ad un concorso ordinario partecipato da farmacisti singoli, dalla medesima sezione III del Consiglio di Stato con la sentenza 5667/2015.bene, il Consiglio di Stato, con la sentenza 1135 pubblicata appena il 22 febbraio 2018, ha detto chiaramente “No”. Ha precisato che, relativamente all'attribuzione del punteggio previsto, la somma riconosciuta alle associazioni partecipanti «non può (in alcun modo superare) il totale di 35». Ciò in quanto la maggiorazione prevista dalla legge 221del 1968 non può assolutamente trasformarsi «in un vantaggio competitivo eccessivo in danno» dei farmacisti non rurali, tanto da rappresentare «un discriminazione dissimulata in danno dei medesimi».
Di conseguenza, tenuto conto anche delle esigenze interpretative comunitarie, il Giudice di Palazzo Spada ha definitivamente sancito che il cumulo delle maggiorazioni debba ritenersi «temperato» nel senso di essere ammesso esclusivamente «nel rispetto del tetto massimo insuperabile dei 35 punti attribuibili complessivamente dai commissari per i titoli professionali posseduto per ciascun concorrente», partecipante ai concorsi di cui al D.L. 1/2012. Una decisione attenta e ben motivata, con la quale il Magistrato ha ritenuto decidere ultroneamente sulla fattispecie, per nulla richiamandosi all'interpretazione autentica delle norme di riferimento specifico, recata nell'art. 16 della legge 11 gennaio 2018 n. 2, che ha sancito il medesimo assunto cui il Consiglio di Stato è pervenuto con la sentenza esaminata, da ritenersi di pregio assoluto.
fonte: sole24ore
Tra i requisiti, essere in regola con il versamento della prima rata della contribuzione Enpaf. Le domande vanno presentate entro il 7 luglio
E' corsa alle consegne. Sanofi brucia i tempi e le anticipa di un mese
Pagliacci: "Le farmacie non lasciano i territori montani, vogliono investire e vi è bisogno di un supporto. Siamo un servizio in concessione e vogliamo crescere, in stretto accordo con gli Enti locali"
Siglato il protocollo Sunifar e Uncem: obiettivo è salvaguardare un patrimonio del Paese
Screening (6.275) e monitoraggio all’aderenza terapeutica (824) i più richiesti
Mariastella Giorlandino: "Si riafferma il doveroso e necessario rispetto del principio di legalità nell'agire amministrativo". Fofi: "Si riafferma la possibilità per il farmacista di effettuare vaccinazioni e test diagnostici"
Marino (Unindustria) sugli esami in farmacia: "Soddisfatti da parole Schillaci"
In occasione dell'International Self-Care Day, 'rivolgersi al professionista per mettere al centro la salute'
Commenti