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Cassazione, le responsabilità del farmacista ospedaliero

Farmacia Redazione DottNet | 12/12/2018 21:29

La struttura è a tutti gli effetti un punto vendita dove si fa commercio di farmaci

La farmacia ospedaliera è a tutti gli effetti un punto vendita, per cui fa vero e proprio commercio dei medicinali che detiene. Lo dice la Cassazione con la sentenza n. 55515 di ieri. Per il dirigente pubblico preposto e' quindi pienamente esistente il requisito soggettivo del reato - previsto dal codice penale all' articolo 445 - imputabile a qualsiasi  farmacista  che somministri  farmaci  in modo pericoloso per la salute, ad esempio come nel caso affrontato, non corrispondenti a quelli indicati nella ricetta del medico curante. La Cassazione ha percio' annullato con rinvio al giudice di appello la sentenza che aveva assolto due dipendenti di un' azienda sanitaria provinciale che rivestivano il ruolo di dirigente  farmacista  e di coadiutore amministrativo non riconoscendo l' attivita' di commercio nelle mansioni del loro impiego pubblico.

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Ma la sentenza di Cassazione boccia in toto l' atteggiamento del giudice di appello che non aveva rinnovato la perizia, ma semplicemente smentiva quella di primo grado, sul nesso causale tra lo sbaglio del  farmacista  e il danno alla salute, affermando anche che non fosse provata ne'?la condizione precedente della funzione renale ne' che con la terapia corretta non vi sarebbe stato il definitivo blocco dell' organo. Un esame piu' di legittimita' che di merito, come si legge nel ricorso. Infatti, spiega la Cassazione che il giudice non puo' ribaltare la sentenza di primo grado, anche se in chiave assolutoria, astenendosi del tutto dalla ricerca di prove o dall' effettuazione di perizie necessarie a smentire la decisione riformata. E questo vale in particolare se il giudizio penale si fonda su dati scientifici.

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