

La norma riguarda esclusivamente il riscatto dei periodi di studio da effettuarsi presso l’Inps e soltanto per i soggetti con calcolo della pensione totalmente contributivo
Una delle novità previdenziali di cui si è molto parlato, e che potrebbe vedere la luce con la prossima legge di bilancio, è quella del riscatto flessibile. La nuova disciplina andrebbe ad interessare esclusivamente il riscatto dei periodi di studio da effettuarsi presso l’Inps e soltanto per i soggetti con calcolo della pensione totalmente contributivo.
Il motivo è presto detto: chi ha immaginato questa norma, vuole garantire un percorso agevolato, sul versante economico, a coloro che vogliono costruirsi un futuro previdenziale migliore.
Un meccanismo simile è sostenibile soltanto nel sistema contributivo, dove la pensione maturata è strettamente proporzionale ai versamenti effettuati: tanto si versa, tanto si riscuote. Inoltre, nel contributivo, l’anticipo nel pensionamento è controbilanciato da coefficienti che riducono il rendimento in funzione della distanza dall’età di vecchiaia.
Applicare il riscatto flessibile al sistema retributivo determinerebbe squilibri notevoli, perché il calcolo della pensione non guarda ai contributi in se stessi, ma ai compensi degli ultimi dieci anni; inoltre, sono state abolite le penalizzazioni inizialmente previste dalla legge Fornero in caso di pensionamento anticipato.
L’Enpam ha già da tempo nei suoi meccanismi una sorta di flessibilità. Non solo l’iscritto può decidere se riscattare tutti gli anni del corso di laurea oppure soltanto una parte (come del resto già adesso accade anche per l’Inps), ma può anche scegliere di non pagare tutta la somma contenuta nella proposta di riscatto. Se infatti i pagamenti si interrompono, l’Enpam calcola il beneficio in base alle somme versate.
Questa flessibilità, però, giustamente, non si estende al diritto al trattamento, ma riguarda soltanto la misura. Insomma, se il riscatto dei sei anni di laurea mi costa 100, ma io decido di pagare soltanto 50, il beneficio si ridurrà a soli tre anni di anzianità contributiva aggiuntiva. Questo perché, anche se per la Fondazione si parla di sistema contributivo indiretto a valorizzazione immediata, in realtà il calcolo è retributivo, su tutta la vita lavorativa, e quindi il mantenimento del beneficio a sei anni con versamento ridotto determinerebbe uno squilibrio che sarebbe solo parzialmente compensato dall’applicazione dei coefficienti di penalizzazione.
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