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Cassazione: responsabile il medico attendista che rinvia la visita domiciliare

Medlex Redazione DottNet | 24/01/2019 13:57

Il pediatra non aveva rilevato i sintomi della sepsi fulminante in un bambino mancando d'indirizzarlo verso il Pronto Soccorso

Niente esimente per colpa lieve al pediatra che rinvia la visita domiciliare e quando l' effettua non riconosce la presenza di una violenta infezione in atto e omette di indirizzare la famiglia del bambino a un controllo presso il pronto soccorso per praticare esami strumentali e di laboratorio. La Cassazione con la sentenza n. 3206 di ieri (clicca qui per scaricare il testo completo) respinge seccamente il ricorso del medico che condannato nei due gradi di merito riteneva di essere scusabile, nonostante avesse ritardato la visita domicilare, perche' aveva agito con colpa lieve (articolo 3 dell' allora vigente legge Balduzzi) e nel rispetto delle linee guida della comunita' scientifica.

Dall' auscultazione non aveva rilevato i sintomi della sepsi fulminante cioe' i rumori polmonari e la comparsa di un esantema tipico delle infezioni in atto, come la polmonite che aveva colpito il piccolo. E non aveva rilevato altri indicatori quali le frequenze cardiaca e respiratoria o la pressione arteriosa. E, soprattuto aveva mancato di indirizzare il bimbo al pronto soccorso per effettuare esami. Da cio' la Cassazione esclude categoricamente l' applicazione della norma invocata dal ricorrente, che 'decriminalizza' la condotta del medico connotata da colpa lieve nel rispetto dell' applicazione delle linee guida medico-scientifiche.

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Il fatto
Una pediatra interpellata dalla famiglia di un bambino di 17 mesi con febbre alta, si era limitata a prescrivere telefonicamente paracetamolo e, successivamente ibuprofene. Poi, dopo averlo visitato nel pomeriggio non aveva formulato una corretta diagnosi nonostante un improvviso e forte calo della temperatura corporea e la comparsa di un esantema petecchiale sul corpo, segno di una sepsi batterica in atto. 

Per la dottoressa non si riscontrava nulla di grave, ma semplici sintomi di influenza. Dall'auscultazione non aveva rilevato i sintomi della sepsi fulminante e non aveva rilevato altri indicatori quali le frequenze cardiaca e respiratoria o la pressione arteriosa. E non aveva indirizzato il bimbo al pronto soccorso per effettuare esami.  Ometteva quindi una visita accurata dei parametri del piccolo che avrebbe fornito dati obiettivi del quadro clinico di polmonite in atto, impedendo così che venissero somministrate le cure vitali. La morte del bambino avveniva nella stessa serata.

La sentenza 
La Cassazione esclude l'applicazione della norma (Balduzzi) sulla colpa lieve che decriminalizza la condotta del medico nel rispetto dell'applicazione delle linee guida medico-scientifiche e sottolinea che “le condotte omissive contestate alla prevenuta abbiano determinato le condizioni dell'evento fatale con alto o elevato grado di probabilità logica o credibilità razionale, potendosi escludere che la morte del bambino si sarebbe verificata,  in relazione al medesimo processo causale, nei medesimi tempi e con la stessa gravita od intensità, se l'imputata non avesse omesso i comportamenti dovuti sul piano della migliore perizia e diligenza medica”.

La sentenza spiega poi che “per quanto  attiene alla ‘colpa  lieve’ invocata  dalla  ricorrente,  è appena il caso di rilevare che la sentenza impugnata  ha  adeguatamente  motivato  sul punto nel senso di escluderla, in considerazione della notevole divergenza tra la condotta tenuta dall'imputata e quella cui  sarebbe  stata  tenuta,  avuto  riguardo alla grave sottovalutazione delle condizioni generali  e  respiratorie  del  bambino, che avrebbero imposto la necessità di specifici riscontri mediante esami di laboratorio”.
 
“Sotto questo profilo – conclude la Cassazione - è stata, sostanzialmente, rimarcata  la sussistenza di  un  marcato  allontanamento  del  comportamento  della pediatra  da una appropriata condotta medica, certamente qualificabile in  termini  di  colpa grave, tale da escludere che la fattispecie in esame possa essere ricondotta alla previsione decriminalizzante di cui all'art. 3 legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi)”.
 
Confermata quindi la condanna e anche il pagamento delle spese processuali.

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