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Prestazioni assistenziali Enpam: tutte le novità

Previdenza Redazione DottNet | 04/02/2019 21:37

E' in vigore il nuovo regolamento: beneficiari e diritti

Dopo un lungo e tormentato iter amministrativo, finalmente lo scorso mese di dicembre i Ministeri vigilanti hanno approvato il nuovo Regolamento per le prestazioni assistenziali di Quota A, quelle cioè che interessano tutti gli iscritti e i pensionati della Fondazione ed i loro familiari. Le novità più significative riguardano l’armonizzazione della nuova polizza di Long Term Care (di cui godono tutti i medici e gli odontoiatri iscritti attivi e pensionati che non avevano compiuto 70 anni al 1° agosto 2016) con le prestazioni assistenziali e la loro estensione agli studenti del quinto e sesto anno di medicina che hanno scelto di iscriversi anticipatamente all’Enpam.

Vediamo comunque in dettaglio alcune delle modifiche di maggior rilievo.

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Entrata in vigore. La nuova normativa è entrata in vigore il 28 dicembre 2018, data di approvazione ministeriale.

Beneficiari. Come anticipato, l’accesso alle prestazioni assistenziali è stato esteso agli studenti del quinto e sesto anno delle facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria iscritti all’Enpam. Sono esclusi soltanto da un particolare sussidio, quello liquidato fuori casistica in caso di comprovato ed eccezionale disagio del nucleo familiare.

Per evitare casi di iscrizione all’Enpam al solo fine di ottenere le prestazioni assistenziali, e cioè in assenza di una consolidata posizione contributiva, a partire dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento potranno usufruire di queste prestazioni soltanto i pensionati del Fondo di Previdenza Generale con una anzianità di iscrizione all’Albo professionale, pregressa al pensionamento, pari o superiore a 10 anni. La modifica, quindi, non si applica agli iscritti che si sono pensionati entro il 27 dicembre 2018 (cioè con decorrenza di almeno una pensione entro il 1° dicembre 2018), che potranno perciò continuare ad accedere ai sussidi indipendentemente dall’anzianità di iscrizione all’Albo.

Periodicità delle prestazioni. A seguito delle osservazioni dei Ministeri vigilanti è stato previsto che i sussidi per particolari eventi, i cosiddetti sussidi straordinari una tantum, che una volta si potevano richiedere due volte all’anno, ora saranno riconosciuti soltanto una volta all’anno. Tuttavia, in presenza di un evento che esplichi i propri effetti per un prolungato periodo di tempo, può essere concessa un’ulteriore prestazione anche nel corso dello stesso anno solare.

Presentazione delle domande. Ora le richieste di prestazioni assistenziali dovranno essere inoltrate, sempre per il tramite dell’Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri, esclusivamente in formato elettronico. L’indirizzo PEC per l’invio attualmente è: protocollo@pec.enpam.it

Incremento dei tetti reddituali per invalidità. Particolare attenzione è stata rivolta ai casi in cui i componenti del nucleo familiare presentano un’invalidità riconosciuta dalle autorità competenti pari o superiore all’80%. Per una più adeguata tutela è stato, infatti, previsto in questi casi un innalzamento del limite reddituale per accedere ai sussidi. Il limite di reddito complessivo del nucleo del beneficiario è stato incrementato di un terzo per ognuno dei componenti affetti dall’invalidità, e non più soltanto di un sesto, come nella precedente disciplina.

Anche per il sussidio previsto nei casi di comprovato ed eccezionale disagio, quando il reddito complessivo del nucleo familiare dell’iscritto è inferiore a circa 14.000 euro, è stato previsto un incremento: per accedere al sussidio, infatti, questo reddito è aumentato di un importo pari a due volte il trattamento minimo Inps per ognuno dei componenti affetti dall’invalidità.

Torneremo a parlare delle altre novità, in particolare di quelle inerenti l’armonizzazione fra la polizza per non autosufficienza (LTC) e le prestazioni assistenziali riconosciute ai soggetti non coperti dalla polizza stessa.

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