

Secondo i giudici non è applicabile ai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle Casse, che non hanno in senso stretto natura "fiscale"
L’estinzione per legge di cui all’art. 4 del D.L. n. 119/2018 convertito in legge n. 136/2018 (c.d. pace fiscale per crediti inferiori a 1000 euro) verosimilmente non si applica ai crediti previdenziali delle Casse (tra le quali la Cassa dei Medici, cioè l’Enpam) riscossi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma che, nel corso di un giudizio cautelare ex art.700 c.p.c. promosso da Cassa Forense, ha ritenuto applicabile la disposizione citata "ai crediti tributari di cui lo Stato ed altri enti comunque non privatizzati siano titolari" ma verosimilmente non applicabile ai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle Casse, che non hanno in senso stretto natura "fiscale".
Ove si voglia ricomprendere nell’ambito applicativo di norme aventi natura fiscale anche i crediti previdenziali, ciò deve essere espressamente previsto dal legislatore (ubi lex voluit, dixit) e non si può dare corso ad interpretazioni estensive o analogiche. Il Tribunale rammenta che l’interpretazione opposta – inizialmente sostenuta dall’ADER – non sarebbe costituzionalmente orientata, contrasterebbe con i principi di recente ribaditi nella sentenza n.7/2017 della Corte Costituzionale e determinerebbe danni da inadempimento irragionevoli e non giustificabili per laCassa ricorrente, posto che - non essendoci alcuna entrata per lo Stato – mancherebbe a priori qualsivoglia interesse statale che possa bilanciare una perdita secca per la Cassa, in violazione dell’indipendenza, autonomia ed autosufficienza della stessa.
Accertata l’inapplicabilità della norma citata ai crediti previdenziali e ritenuti sussistenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, il Tribunale ordina ad ADER di proseguire la riscossione, pena il risarcimento dei danni.
L’interpretazione letterale, logica, sistematica e costituzionalmente orientata effettuata dal Tribunale appare convincente e fondata ed è verosimile ritenere che l’Agenzia delle Entrate Riscossione si atterrà all’ordine del Giudice riconoscendo l’autonomia delle Casse e, per quanto di ragione, la natura giuridica di diritto privato delle stesse.
Per l’Enpam la problematica riguarda soprattutto gli inadempimenti connessi al mancato versamento del contributo minimo obbligatorio alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale, anche se gli interessati avrebbero comunque dovuto dimostrare la loro grave e comprovata difficoltà economica, mediante la produzione di un ISEE inferiore ai 20.000 euro.
Rimane invece in piedi la problematica relativa al cosiddetto "saldo e stralcio" delle cartelle di importo superiore, sempre a carico di soggetti in difficoltà economica. In questo caso, l’estensione ai contributi delle Casse è prevista proprio dalla norma, e il beneficio si concretizza non nell’estinzione del debito, ma nel versamento di un importo percentualmente inferiore. La contromisura prevista dall’Enpam consiste nella mancata valorizzazione del contributo stralciato ai fini previdenziali, cioè in soldoni nel calcolo di una pensione inferiore.
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