Il rinnovo economico degli Accordi Nazionali di categoria ha portato nelle tasche dei medici compensi arretrati
Nel corso del 2018, com’è noto, i medici convenzionati (medici di famiglia, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, addetti a continuità assistenziale, emergenza territoriale e medicina dei servizi) hanno ottenuto un rinnovo economico degli Accordi Nazionali di categoria che, in tempi diversi, ha portato nelle loro tasche una certa quantità di compensi arretrati. Si tratta precisamente degli accordi ratificati in Conferenza Stato Regioni ed in vigore dal 21 giugno 2018, che hanno consentito un parziale recupero del potere d’acquisto, dopo il blocco dei rinnovi contrattuali protrattosi per quasi un decennio.
Nello specifico, le Regioni erano tenute ad erogare la prima tranche di arretrati, relative agli anni dal 2010 al 2015 entro lo scorso mese di agosto, mentre la seconda tranche, riferibile alle annualità 2016 e 2017, generalmente è arrivata a destinazione entro il novembre scorso. Sotto il profilo economico, questi importi, nel complesso, possono arrivare a 7.500 euro lordi nel caso di un generico con 1.500 scelte.
Tutti questi compensi, sotto il profilo contributivo, sono imponibili presso l’Enpam. La Fondazione ha regolarmente registrato sulla posizione di ciascun Sanitario i contributi riferiti alle diverse annualità, secondo le aliquote di prelievo in vigore in ogni anno di riferimento.
Nessun problema per i medici e gli odontoiatri ancora in servizio o pensionatisi all’inizio del 2019. Tutti i contributi relativi agli arretrati sono stati o verranno infatti inseriti regolarmente nel conteggio della futura pensione, senza alcun pregiudizio per gli interessati.
Ma cosa accade invece ai convenzionati che sono andati in pensione fra il 2010 ed il 2018? Anche loro, infatti, hanno percepito gli arretrati contrattuali, ma la loro pensione era già stata calcolata senza tener conto dei relativi contributi, anche se versati regolarmente all’Enpam e inseriti sulla singola posizione previdenziale.
Riguardo a questi soggetti, occorre dire innanzitutto che le variazioni sulla pensione non sono importanti. Nel caso del generico massimalista di cui sopra, l’incremento del trattamento, riferito all’intero stock di contributi, non dovrebbe superare i 15 euro mensili lordi, e quindi, nel caso di un beneficio solo parziale, potrebbe essere davvero irrisorio (specie se si parla di un numero limitato di scelte e di pochi anni, tenendo conto anche del fatto che per gli anni 2010/2015 il ristoro economico è risultato particolarmente limitato). Tuttavia, quand’anche ci si trovasse in presenza, ad esempio, di un incremento di 3 euro mensili per un medico con decorrenza pensione nel 2013, i 36 euro annui moltiplicati per più di 6 anni di arretrati porterebbero ad un conguaglio di oltre 220 euro lordi.
E incrementi ancora maggiori (anche se sempre contenuti) potrebbero avere gli specialisti ambulatoriali pensionatisi dal 2013 in poi, visto che i seppur limitati incrementi attribuiti agli anni 2010/2011/2012 rientrano nel quinquennio di compensi utilizzabile per il pro rata di pensione calcolato con il sistema retributivo puro, modificato appunto a partire dal 2013.
Dalle indicazioni emerse dagli uffici Enpam, non sembra che allo stato sia previsto un sistema per il conguaglio automatizzato di tutte le posizioni coinvolte. Può dunque essere utile che i Sanitari interessati inviino una richiesta individuale di conguaglio all’Enpam – Servizio Prestazioni – Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – 00184 Roma, oppure al numero di fax 06.48294.658.
Il prossimo appuntamento elettorale Enpam, è quello di giovedì 29 maggio 2025, quando tutti gli iscritti sono chiamati per votare i 70 rappresentanti dell’Assemblea nazionale
“Crescono anche gli iscritti che, considerate entrambe le gestioni, principale e separata, passano dai 46.339 del 2023 ai 50.883 del 2024 e il loro reddito professionale medio"
La domanda va presentata dall’Area Riservata Enpam dalle ore 12.00 del 23 aprile ed entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del 27 giugno
Il mutuo agevolato può essere indirizzato all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa ovvero dello studio professionale
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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