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Contributi evasi: che cosa succede e sanzioni

Previdenza Redazione DottNet | 21/06/2019 16:00

Il regime sanzionatorio è stato recentemente aggiornato: le novità per i medici

Anche la Fondazione Enpam si allinea alla tendenza ormai diffusa di rendere più abbordabili le sanzioni irrogate a chi dimentica di pagare importi dovuti per legge. Con le tasse si parla di rottamazione e di saldo e stralcio; con l’Enpam di riforma del regime sanzionatorio per gli evasori dei contributi minimi obbligatori ovvero del Fondo della libera professione.

Con nota del 25 febbraio scorso, il Ministero del Lavoro ha dunque approvato la Delibera del Consiglio di Amministrazione Enpam n. 106 del 16 ottobre 2018, recante appunto Modifiche al Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo di Previdenza Generale. La nuova delibera recepiva alcune osservazioni ministeriali formulate su una precedente stesura del testo normativo datata febbraio 2018.

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Ma quali sono i contenuti più significativi del nuovo Regolamento?

Innanzitutto, in caso di mancato pagamento del contributo minimo obbligatorio (alla cosiddetta “Quota A” del Fondo di previdenza generale), la sanzione è pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento, attualmente pari a zero) maggiorato di tre punti percentuali (nel vecchio regime erano 5 punti e mezzo), con un tetto pari al 40% del contributo non versato. In sostanza, allo stato attuale, viene applicata una sanzione del 3% in ragione d’anno, ovviamente con l’aggiunta delle spese sostenute in ragione dell’inadempimento. La sanzione viene aumentata di altri 4 punti percentuali, laddove l’evasione sia accertata direttamente dalla Fondazione (ad esempio attraverso i controlli incrociati con l’Anagrafe Tributaria) e si porta quindi al 7% annuo, con un tetto pari al 60% del contributo non versato.

Identica sanzione è prevista anche per il mancato versamento del contributo al Fondo della libera professione, con la sola differenza dello sconto ove il versamento avvenga entro 90 giorni dalla scadenza, quando la maggiorazione è pari al solo 1% del contributo evaso.

Una novità molto interessante deriva dal fatto che, sempre riguardo alla “Quota B” del Fondo di previdenza generale, si è esteso il più favorevole regime sanzionatorio previsto per la morosità – che non prevede l’ulteriore sanzione del 4% - a tutti i casi di evasione nei quali l’iscritto denunci spontaneamente il proprio inadempimento, senza limiti temporali. Il testo regolamentare precedentemente in vigore, infatti, circoscriveva tale estensione alla sola ipotesi in cui l’autodenuncia pervenisse entro l’anno solare successivo a quello in cui era avvenuta l’evasione.

Cosa succede in pratica? Un medico o odontoiatra libero professionista infedele, pizzicato oggi attraverso i controlli con l’Anagrafe Tributaria, viene costretto a pagare i contributi riferiti all’attività prestata nel 2013, con una maggiorazione del 7% in ragione d’anno. In sostanza, dato che il termine di pagamento scadeva il 31 ottobre 2014, deve pagare le sanzioni dal 2014 al 2019: 7 per 5 uguale 35 per cento del contributo a titolo di sanzione.

Insieme con la nota di contestazione, al medico viene trasmesso un modulo con il quale, se vuole, può autodenunciare i redditi prodotti anche dal 2014 al 2017 (il 2018 si denuncerà entro il 31 luglio). Con il vecchio sistema, il beneficio della sanzione al 5,50% annuo si sarebbe applicato soltanto al contributo dovuto sul reddito 2017, mentre sugli altri anni si sarebbe comunque dovuto versare il 4% annuo in più, cioè il 9,50% annuo. Adesso invece l’interessato potrà versare soltanto il 3% annuo di sanzione per tutti i contributi evasi. Per le posizioni più importanti e non prossime all’estinzione, può forse addirittura valere la pena di interrompere i versamenti secondo il vecchio regime e chiedere agli Uffici un ricalcolo urgente degli importi dovuti, che potrebbe risultare più vantaggioso.

Interessante anche la nuova opportunità di usufruire di una dilazione fino ad un massimo di 60 rate mensili con una istanza da presentare all’Ordine di appartenenza, motivata da peculiari condizioni economiche e accompagnata dall’attivazione dell’addebito diretto in conto corrente, per evitare ulteriori inadempimenti.

 

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