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Indennità in capitale dei medici ambulatoriali: così il fisco

Previdenza Redazione DottNet | 02/07/2019 16:25

Le conseguenze a coloro che giovandosi di particolari disposizioni di fine anni 90 ed inizio del 2000 sono transitati dal rapporto in convenzione al rapporto d’impiego

Non tutti sanno che gli specialisti ambulatoriali iscritti all’Enpam, in forza della loro assimilazione fiscali ai medici dipendenti e delle specifiche disposizioni contrattuali loro applicabili, a differenza dei medici di famiglia, che non ce l’hanno, godono di un trattamento di fine servizio liquidato dalla Asl, denominato premio di operosità, e soggetto ad una tassazione agevolata.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche l’eventuale indennità in capitale proveniente dalla trasformazione di parte della pensione Enpam è soggetta alla medesima aliquota fiscale applicata sul premio di operosità. Questa tassazione è definitiva per la parte di trattamento riferita alla contribuzione versata sino al 2000; è invece provvisoria, con ricalcolo sulla base dei redditi dell’ultimo quinquennio antecedente alla cessazione, per la parte successiva.

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Ma cosa succede a quegli iscritti, i quali, giovandosi di particolari disposizioni di fine anni 90 ed inizio del 2000, sono transitati dal rapporto in convenzione al rapporto d’impiego? Intanto, già al momento della firma del contratto di dipendenza, hanno maturato il diritto a percepire il premio di operosità per gli anni di convenzionamento; per la parte successiva, invece, si è consolidato presso l’Inps un TFR vero e proprio.

Ora, la maggior parte di questi iscritti hanno optato per il mantenimento della posizione pensionistica già esistente presso l’Enpam. Una certa parte di essi ha maturato il diritto a pensione e deciso di convertirne una parte in capitale. A questo punto è sorto il problema della tassazione di tali importi.

Tassarli secondo l’aliquota del vecchio premio di operosità, è assolutamente improponibile, trattandosi di un beneficio collegato ad un momento molto lontano nel tempo. Occorre acquisire quindi i dati della tassazione del TFR per applicarli all’indennità dell’Enpam, così come peraltro disposto dal Decreto del Ministero delle Finanze 30 dicembre 1985, n. 3.

Ma qui si presentano altri problemi. Il TFR dell’Inps, alla luce delle norme vigenti, viene liquidato in due o tre riprese a seconda della sua entità, e quindi questo può condurre a dichiarazioni discordanti fra loro; in sostanza, cioè, pressati dagli interessati che vogliono entrare in possesso di questo dato per acquisire subito almeno l’indennità Enpam, gli uffici dell’Inps producono dichiarazioni di stima, che possono essere successivamente rettificate dal prospetto definitivo; oppure producono due o più dichiarazioni effettive, contenenti risultati discordanti.

Di fronte a questi comportamenti, l’Enpam si trova in difficoltà. Dando per buona la prima certificazione ricevuta, anche per non incrementare il lavoro degli Uffici, si rischia di applicare all’indennità liquidata dalla Fondazione un’aliquota non corretta, che l’Agenzia delle Entrate potrebbe rettificare in sede di controllo, magari anche sanzionando l’incolpevole interessato.

La soluzione più corretta rimane quindi quella di un ricalcolo della tassazione, se la certificazione più aggiornata riesce a pervenire entro l’anno fiscale di liquidazione, al fine di poter esporre il dato corretto all’interno della Certificazione Unica. L’eventuale differenza a debito del professionista sarà trattenuta dalla pensione in godimento, in modo da ricostituire l’esattezza del dato, a tutela sia della Fondazione sia dell’iscritto.

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