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La perimetrazione delle farmacie spetta al comune

Farmacia Redazione DottNet | 26/10/2019 18:59

Lo dispone una sentenza del Consiglio di Stato dopo il ricorso di una farmacista

E' il comune che decide sulla perimetrazione delle farmacie. Lo stabilisce una Sentenza (n. 6237 del 19 settembre 2019) del Consiglio di Stato, che ha esaminato una Deliberazione comunale relativa alla modifica dela pianta organica delle Farmacie, in ragione del diverso sviluppo demografico verificatosi nel corso del tempo rispetto alle previsioni. La ricorrente, titolare di una Farmacia, aveva impugnato la Delibera di revisione della pianta organica delle Farmacie, lamentando che con la nuova perimetrazione era stato consentito l’insediamento a un’altra Farmacia nella zona coperta già dal suo “Servizio farmaceutico”.

Nel silenzio della nuova normativa, l’orientamento prevalente della giurisprudenza ha affermato che spetta sempre al“Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome”.

Ciò posto, i Giudici hanno chiarito che la finalità di garantire l’accessibilità del “Servizio farmaceutico” non comporta l’obbligo di allocare le nuove sedi in zone disabitate (o quasi) o del tutto sprovviste di farmacie, non dovendo essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza di quelle preesistenti. La revisione della pianta organica presuppone una disfunzionalità della precedente programmazione, tanto da imporre una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione della popolazione sul territorio comunale.

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Per tale motivo, ilpotere-dovere di pianificazione non si esercita una tantum, “ma può (e se del caso deve) essere nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, tenuto conto della visione complessiva del territorio comunale”,per migliorare il grado di accessibilità all’assistenza farmaceutica. Proprio nell’esercizio di tale potere-dovere, l’Ente valuta una serie di fattori, tenendo conto sempre dell’interesse pubblico primariodell’accessibilità all’assistenza farmaceutica. Ne consegue che l’interesse commerciale dei Farmacisti già insediati è destinato ad essere sacrificato “ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico”.

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