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Specializzazione: via libera alla ricongiunzione dei contributi per la pensione

Previdenza Redazione DottNet | 27/10/2019 18:37

Secondo l'Enpam la platea maggiormente interessata da questo principio è costituita dai medici che hanno frequentato la scuola di specializzazione negli anni dal 2007 in poi

La Corte di Cassazione Civile sezione Lavoro con la sentenza n. 26039 del 18 settembre 2019 pubblicata il 15 ottobre 2019, su iniziativa di un dottore commercialista, ha riconosciuto la possibilità di ricongiungere onerosamente i periodi assicurativi dalla Gestione Separata Inps alla Cassa professionale, non essendo prevista alcuna limitazione dalla legge 45/90, che norma le modalità di trasferimento dei periodi assicurativi in entrata e in uscita dalle Casse professionali.

Il principio espresso dalla sentenza è profondamente innovativo, posto che sin dal suo avvio (nel 1990) l’istituto della ricongiunzione contributiva presso le Casse Professionali, sulla base delle circolari interpretative emesse dall’Inps, ha visto sempre esclusa la Gestione Separata, nella considerazione che il conteggio delle prestazioni di tale Fondo avviene esclusivamente con il sistema contributivo.

Sino ad oggi, uno dei capisaldi dell’istituto era rappresentato appunto dal fatto che la Gestione Separata non fosse ricongiungibile ma soltanto totalizzabile, e questo proprio perché alla totalizzazione normalmente si applica il sistema contributivo. In realtà sino a questo momento era ammessa la ricongiunzione dei contributi dalle Casse dei Professionisti in entrata verso la Gestione Separata, ma non quella in uscita verso le Casse.

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Dal punto di vista dell’Enpam, la platea maggiormente interessata da questo principio è costituita dai medici che hanno frequentato la scuola di specializzazione negli anni dal 2007 in poi, in quanto la relativa contribuzione, per espressa disposizione di legge, viene versata alla Gestione Separata Inps. Questa situazione non crea problemi ai medici dipendenti, con contribuzione Inps, ma crea uno spezzone contributivo a sé stante per quanti scelgono di svolgere un’attività convenzionata o libero professionale, con contribuzione Enpam.

In realtà, grazie all’istituto del cumulo gratuito recentemente introdotto dal legislatore, è stato totalmente azzerato il rischio che questi contributi andassero perduti. Attivando il cumulo a fine carriera, infatti, la Gestione Separata è comunque obbligata a corrispondere la propria quota di pensione, per quanto di entità limitata. Per il medico convenzionato o libero professionista, tuttavia, attivare la ricongiunzione dalla Gestione Separata può risultare molto utile: da un lato, infatti, gli anni di specializzazione, se ricongiunti, consentono di raggiungere prima il requisito Enpam per il pensionamento anticipato, più favorevole di quello previsto per i dipendenti pubblici; dall’altro, avendo l’Enpam un sistema di fatto retributivo, gli anni trasferiti dall’Inps potrebbero generare un importo di pensione sensibilmente più elevato.

Certo, la ricongiunzione, a differenza del cumulo e della totalizzazione, è un istituto oneroso; ma se attivato per tempo il costo (peraltro fiscalmente deducibile) potrebbe essere molto contenuto, a fronte di un tangibile beneficio in termini di futura pensione. Va poi rilevato che la contribuzione che si versa nella Gestione Separata Inps è generalmente più elevata rispetto a quella dell’Enpam, sicché spesso si tratterà di un’operazione a costo zero, il che non è affatto da sottovalutare.

Va detto infine che la sentenza di Cassazione fa stato soltanto fra le parti, e quindi oggi non è automaticamente estensibile a tutte le controversie successive; è pur vero però che si tratta di un precedente estremamente autorevole, al quale i giudici di merito non potranno evitare di ispirarsi. In sostanza, quindi, sarebbe opportuno stare alla finestra ancora qualche mese per verificare se l’Inps, con una circolare, deciderà di modificare erga omnes le proprie indicazioni applicative; in caso contrario, se si è fortemente interessati, si potrà sempre presentare domanda di ricongiunzione e proporre ricorso in caso di reiezione, con ottime probabilità di vedersi riconosciuto il diritto dal giudice di merito.

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