Una nota del Dicastero ricorda la prossima scadenza per i farmacisti che a partire dal 1° gennaio 2020, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica
“Anche quest’anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM attuativo 24 ottobre 2006 (e successive modificazioni: DM 18 novembre 2010 e DM 28 febbraio 2019), i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2020, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell’anno 2019”. È quanto comunica il Ministero della Salute in una nota pubblicata sul proprio sito.
La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute ril.
- quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa
- quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide)
- quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale
- quantità di derivati dell’imidazolo per uso topico/oftalmico
- quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo.
AVVERTENZA: i preparati galenici contenenti Δ9-tetraidrocannabinolo (THC), trovano riscontro nel rigo 373 dell’elenco sotto indicato, riguardante complessivamente i cannabinoidi (Classe S8). Il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1° gennaio 2018.
I candidati devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 30 giugno 2025
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