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Riscatto laurea agevolato: istruzioni per i medici

Professione Redazione DottNet | 29/01/2020 21:03

Il discorso riguarda esclusivamente i dipendenti iscritti all’ex Inpdap

L’Inps con una recente circolare (la n. 6 del 22 gennaio 2020) fa chiarezza sul riscatto di laurea agevolato, per intendersi quello a costi contenuti, che sta esercitando un notevole appeal nei confronti di numerosi assicurati, appunto per l’onere accessibile e per la possibilità invariata di migliorare la propria anzianità contributiva per il futuro diritto a pensione.  

Innanzitutto, una precisazione di partenza: il riscatto agevolato (quello per intendersi al costo di 5.260 euro all’anno, integralmente deducibili dal reddito) non può essere utilizzato da chi è stato iscritto esclusivamente ad una Cassa Professionale come l’Enpam. Esso va richiesto all’Inps e deve esserci almeno un contributo presso una delle gestioni dell’Inps. 

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Con riferimento ai medici, quindi, il discorso riguarda esclusivamente i dipendenti, iscritti all’ex Inpdap (oggi Gestione Lavoratori Dipendenti dell’Inps, cioè di fatto gli ospedalieri e gli strutturati nelle Asl) ovvero direttamente ad una gestione Inps (cioè i dipendenti di una casa di cura). A differenza di quanto previsto originariamente, quando questa facoltà era riservata agli iscritti infra45enni, ora possono accedere al riscatto agevolato gli iscritti di qualunque età ma è necessario che gli anni che si riscattano si collochino in periodi da calcolare secondo il sistema contributivo. Com’è noto, il calcolo contributivo riguarda generalmente tutti i periodi che partono dal 1° gennaio 1996, fatta eccezione per gli iscritti che avevano più di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, per i quali invece il sistema contributivo si applica dal 1° gennaio 2012 in poi. 

Questo significa che se per un medico ad esempio il corso di studi di laurea si colloca temporalmente fra il 1° novembre 1993 ed il 31 ottobre 1999, potranno essere riscattati con il calcolo agevolato soltanto 3 anni e 10 mesi (dal 1° gennaio 1996 al 31 ottobre 1999), mentre il periodo residuo sconterà il sistema di calcolo ordinario a costi ben superiori (la cosiddetta riserva matematica, cioè l’incremento della pensione moltiplicato per il coefficiente legato ad età ed anzianità contributiva dell’iscritto). Al maggior costo, comunque, corrisponderà generalmente un maggior beneficio in termini di entità della pensione. 

Come sempre avviene per i riscatti Inps, esso copre soltanto i periodi che risultino completamente sprovvisti di contribuzione: così se si è lavorato durante tutto il corso di studi, non ci sarà nulla da riscattare, viceversa, in caso di contribuzione occasionale o saltuaria, il riscatto andrà a coprire soltanto i cosiddetti buchi contributivi. Con l’ultima circolare, l’Inps ha però definitivamente confermato che, nel caso di un soggetto con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, si potrebbe chiedere l’intero calcolo contributivo (anziché il misto), come previsto dall’art. 1, comma 23 della legge 335/95, ed in questo modo il riscatto di laurea agevolato si potrà eccezionalmente applicare anche agli anni di corso anteriori al 1996. Questa possibilità può essere conveniente per gli istituti (come l’opzione donna) che consentono un forte anticipo della data di pensionamento, i cui requisiti possono in questo modo essere conseguiti a costo contenuto con una domanda di riscatto che può essere presentata anche contestualmente a quella di pensione. 

La Circolare Inps, inoltre, si sofferma sull’efficacia retroattiva del riscatto, confermata dalla dottrina e dalla giurisprudenza (in primis la sentenza n. 3667/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione). Addirittura, in caso di riscatto, la decorrenza della pensione può collocarsi in un periodo anteriore alla domanda di riscatto. Tuttavia, se la valenza retroattiva va confermata riguardo al diritto a pensione, non può dirsi lo stesso per la misura. Afferma appunto l’Inps che, per il riscatto agevolato, la rivalutazione del montante individuale dei contributi provenienti da tale istituto ha effetto dalla data della domanda del riscatto medesimo.

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