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Pensioni Inps: ecco chi potrà lasciare il lavoro

Previdenza Redazione DottNet | 04/02/2020 17:01

I requisiti che occorrono per la pensione

Ecco chi potrà andare in pensione (inps) nel 2020

Pensione di vecchiaia

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Requisiti: compimento età pensionabile (ora 67 anni). Anzianità minima contributiva: 20 anni.

Decorrenza: dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto.

Eccezioni

    • • i lavoratori che non soddisfano il requisito contributivo ventennale, possono accedere alla pensione di vecchiaia a 71 anni con versamento contributivo di 5 anni (esclusi eventuali contributi figurativi);
    • • per i cosiddetti "contributivi puri" (accesso al lavoro dopo il 1° gennaio 1996), si può accedere alla pensione se si matura successivamente ai 67 anni un importo superiore a 1,5 volte l’assegno sociale; è inoltre possibile ottenere la pensione al raggiungimento dei 71 anni di età con qualsiasi importo maturato;
    • • coloro che al 31 dicembre 1992 hanno maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva, avendo soddisfatto il requisito anagrafico.
    • • lavoratori che svolgono "mansioni gravose" individuate per legge (pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi di età, con almeno 30 anni di contributi e pensione di importo non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale);
    • • per chi accede alla pensione di vecchiaia tramite totalizzazione, vale a dire "totalizzando" i contributi versati nel corso della vita lavorativa presso più gestioni (Casse di Previdenza dei liberi professionisti comprese), il requisito anagrafico "scende" a 66 anni di età, ma con una finestra mobile di 18 mesi, che porta l’età effettiva di pensionamento a 67 anni e 6 mesi.

Pensione di anzianità

La pensione di anzianità è stata cancellata dall’ordinamento e al suo posto c’è la pensione anticipata.

Pensione anticipata

Introdotta dalla riforma Monti-Fornero, consiste nella possibilità di accedere alla pensione prima dell’età di vecchiaia, avendo accumulato una certa anzianità contributiva: 

    • • ai lavoratori uomini con almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica;
    • • alle lavoratrici donne, con almeno 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica.

In entrambi i casi occorre aggiungere una finestra di accesso di ulteriori tre mesi.

Pensione anticipata contributiva

Riguarda i "contributivi puri" (lavoratori con prima contribuzione dopo il 1° gennaio 1996).

Possibilità di trattamento anticipato al compimento dei 64 anni di età (requisito soggetto ad adeguamento alla speranza di vita) con 

    • • almeno 20 anni di contributi effettivi accreditati (si considerano validi i soli contributi obbligatori, volontari o da riscatto, mentre vengono "scartati" i contributi accreditati figurativamente per disoccupazione, malattia e/o prestazioni equivalenti);
    • • maturando un assegno pensionistico di importo mensile pari o superiore a 2,8 volte quello dell’assegno sociale.

Decorrenza senza alcuna finestra. 

Ulteriori possibilità

Quota 100: si tratta di un’opzione introdotta dal decreto legge 4/2019 che consente di accedere alla pensione con 62 anni di età e 38 di contributi; la misura ha carattere sperimentale e la sua validità si estende per il momento ai lavoratori (dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata INPS) che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2021. E’ prevista una finestra di tre mesi per i lavoratori privati e di sei mesi per i pubblici dipendenti.

Opzione donna: alle sole donne, con almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni di età se dipendenti (59 se autonome) in alternativa alle altre forme di pensionamento, con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019. Prevista una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome. Il calcolo della pensione viene effettuato con il metodo contributivo.

Attenzione: non cambia nulla per le pensioni dei medici convenzionati iscritti all’Enpam. Questi possono accedere alla pensione anticipata con 35 anni di contribuzione e 62 anni di età, ovvero con 42 anni di contributi a qualunque età, ed alla pensione di vecchiaia a 68 anni, in costanza di contribuzione senza alcun requisito; con 15 anni di contribuzione, in caso di iscritto già cessato dall’attività.

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