
Possono essere riscattati, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al primo gennaio 2024
La domanda di riscatto dei buchi contributivi può essere presentata all'Inps fino al 31 dicembre 2025. Lo ricorda l'Istituto di previdenza, in un dossier di approfondimento su "Rendita vitalizia e pace contributiva". Si tratta di una misura volontaria, in cui il lavoratore può decidere di versare contributi per migliorare il proprio trattamento pensionistico. Come previsto dalla legge di Bilancio di dicembre 2023, possono essere riscattati, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al primo gennaio 2024.Il periodo da riscattare non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.
L'onere di riscatto può essere versato in un'unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione non è possibile nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.
Nello stesso documento l’Inps si sofferma sulla rendita vitalizia, un istituto che consente di coprire periodi di lavoro, in cui il lavoratore ha effettivamente prestato attività ma senza il versamento dei contributi previdenziali. La costituzione della rendita vitalizia può essere richiesta: dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende, in tal modo, procedere al pagamento rimediando al danno causato al dipendente; tale facoltà è soggetta alla prescrizione decennale a decorrere dalla maturazione della prescrizione della contribuzione omessa; dal lavoratore stesso (o suoi superstiti), in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione; tale facoltà è soggetta alla prescrizione decennale decorrente dalla maturazione della prescrizione della contribuzione omessa; dal lavoratore stesso (o suoi superstiti), in proprio e non in via sostitutiva del datore di lavoro, una volta che sia decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà da parte del datore di lavoro e da parte del lavoratore in sostituzione del datore di lavoro. La facoltà del lavoratore di chiedere la costituzione di rendita vitalizia in proprio, e non in via sostitutiva del datore di lavoro, non è soggetta a prescrizione. La facoltà del lavoratore di presentare in proprio l’istanza in parola è stata introdotta con la Legge n. 203 del 2024.
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