Canali Minisiti ECM

Liquidazione di fine servizio per i medici ospedalieri: dal 2027 l'attesa sarà più breve

Previdenza Vincenza Gargiulo | 29/04/2026 17:46

Dal 1° gennaio 2027, i dipendenti pubblici, ivi compresi i medici dipendenti ospedalieri, che andranno in pensione per raggiunti limiti di età riceveranno la prima quota del TFS/TFR dopo 9 mesi.

A partire dal 1° gennaio 2027, i dipendenti pubblici, ivi compresi i medici dipendenti ospedalieri, che andranno in pensione per raggiunti limiti di età (67 anni e un mese) riceveranno la prima quota del TFS/TFR (in gergo la liquidazione) dopo 9 mesi dalla cessazione del servizio, invece degli attuali 12 mesi. Lo ha comunicato l’INPS con la circolare n. 30/2026, che dà attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025). A partire dal 2027, come ampiamente riportato da tutti gli organi di stampa, è infatti previsto un aumento graduale dell’età pensionabile:

  • 1 mese in più dal 1° gennaio 2027;
  • 2 mesi in più (per un totale di tre mesi in più rispetto ai 67 anni di oggi) dal 1° gennaio 2028.

Per evitare che questo slittamento comporti un ulteriore ritardo nel pagamento del TFS, la legge n. 199/2025 è intervenuta riducendo i tempi di attesa. In particolare, il termine per ricevere la prima rata del TFS è stato anticipato di 3 mesi nei casi di cessazione dal servizio dovuta a:

pubblicità

  • raggiungimento dei limiti di età;
  • pensionamento d’ufficio;
  • risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro per il raggiungimento della massima anzianità contributiva (40 anni di servizio effettivo).

Ai nove mesi di slittamento va aggiunto il tempo per la materiale liquidazione della pratica, fino ad un massimo di ulteriori tre mesi. Questo margine riservato agli uffici va considerato per tutte le casistiche di liquidazione. Per chi, invece, lascia il lavoro per dimissioni volontarie, non cambia nulla: il tempo di attesa per il pagamento della liquidazione resta fissato a 24 mesi (più al massimo altri tre), come avviene già oggi. Nessuna novità neppure nel caso di cessazione per inabilità o decesso, compreso il caso delle pensioni in cumulo: qui il tempo di attesa è di soli 15 giorni, più i consueti tempi tecnici di tre mesi. La Circolare dell’INPS si occupa anche delle decorrenze della liquidazione in alcuni casi speciali. Il più frequente per i medici è quello del cumulo gratuito dei periodi assicurativi. Ebbene, in questo caso, per le pensioni anticipate in cumulo il termine è di 12 mesi (più i soliti 90 giorni) dal raggiungimento di quello che sarebbe stato il requisito per la pensione di vecchiaia e, a differenza di queste ultime, resterà invariato anche nel 2027. Quindi, ad esempio, il medico nato a febbraio 1960 che è andato in pensione in cumulo nel 2025 a 65 anni di età, comincerà a percepire la liquidazione a giugno 2028 (compie 67 anni e 1 mese a marzo 2027, deve aspettare 12 mesi, quindi marzo 2028, più altri tre mesi e quindi si arriva appunto a giugno 2028). Modalità di pagamento del TFS. Come sanno bene pensionati e pensionandi, una volta trascorso il tempo di attesa per il pagamento, non è affatto detto che la liquidazione sia poi corrisposta tutta insieme. Il sistema di erogazione non subisce modifiche rispetto a quanto avviene oggi ed è determinato dall’importo lordo complessivo spettante. In particolare:

  • Pagamento in un’unica soluzione se l’importo è fino a 50.000 euro;
  • Pagamento in due rate annuali se l’importo è compreso tra 50.000 e 100.000 euro (la prima rata rimane sempre pari a 50.000 euro);
  • Pagamento in tre rate annuali se l’importo è uguale o superiore a 100.000 euro (le prime due rate sono di 50.000 euro ciascuna).  
  • Le rate successive alla prima vengono corrisposte a distanza di 12 mesi dal momento in cui matura il diritto al primo pagamento.

MEDICI DI BASE: CAMBIA IL FISCO, MA NON PER TUTTI. La recente risposta n. 57/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un tema che negli ultimi anni ha creato non poca incertezza: il regime fiscale dei compensi percepiti dai medici di assistenza primaria, soprattutto alla luce delle novità introdotte dagli Accordi Collettivi Nazionali del 2022 e del 2024. Il punto centrale riguarda il cosiddetto “Ruolo unico” della medicina generale, una riforma che punta a unificare le diverse modalità di esercizio della professione, combinando attività a ciclo di scelta (il classico medico di famiglia) e attività oraria. In questo nuovo assetto, il rapporto viene definito come una forma di libera professione contrattualizzata. Tuttavia, non tutti i medici hanno aderito a questo nuovo modello. Ed è proprio qui che nasce la distinzione chiarita dall’Agenzia delle Entrate. Per i medici che sono entrati nel Ruolo unico (come per i classici medici di famiglia, che svolgono la loro attività nel proprio studio professionale), i compensi percepiti – sia per l’attività a ciclo di scelta sia per quella oraria – sono considerati redditi di lavoro autonomo. Questo comporta l’obbligo di avere una partita IVA, emettere fattura e gestire in autonomia gli adempimenti fiscali. Diverso, invece, il caso dei medici con contratto a tempo indeterminato che continuano a svolgere esclusivamente attività oraria e non hanno aderito al Ruolo unico (ad esempio addetti esclusivamente alla continuità assistenziale ed all’emergenza territoriale o anche distaccati in attività esterne ovvero di ricerca e coordinamento). Per questi professionisti, l’Agenzia conferma che i compensi restano qualificati come redditi di lavoro dipendente. In pratica, nulla cambia rispetto al passato: niente partita IVA, niente fatturazione e ritenute fiscali operate direttamente dall’Azienda sanitaria, che agisce come sostituto d’imposta. La chiave di lettura è quindi molto semplice: non conta solo il tipo di attività svolta, ma soprattutto il contesto contrattuale in cui essa si inserisce. L’adesione o meno al Ruolo unico diventa determinante per stabilire il corretto inquadramento fiscale. Si tratta di un chiarimento importante, soprattutto per quei medici prossimi alla pensione o che, per scelta o per condizioni organizzative, non sono entrati nel nuovo sistema. Per loro, il mantenimento del regime da lavoro dipendente garantisce continuità e semplificazione degli adempimenti. Questo duplice regime diventa importante anche per le prestazioni previdenziali accessorie all’attività professionale che vengono liquidate dall’Enpam, in primis per le indennità di maternità e per malattia: per i medici con partita Iva l’ente previdenziale dovrà applicare la ritenuta d’acconto del 20% ovvero nessuna trattenuta, in caso di adesione al regime forfettario; per i medici a rapporto di lavoro dipendente, la ritenuta d’acconto sarà pari a quella prevista per il primo scaglione di reddito, e cioè attualmente al 23%. In conclusione, la riforma della medicina territoriale sta progressivamente spingendo verso un modello più autonomo e professionale, ma lascia ancora spazio a situazioni differenziate. E proprio in questo scenario, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate contribuisce a fare ordine, evitando interpretazioni errate e possibili contenziosi.

Commenti

I Correlati

Uno studio dell’Università di Bologna evidenzia come il progressivo abbassamento dei valori e le differenze tra linee guida possano influenzare percezione dei pazienti, scelte cliniche e ricorso alle cure

Avviate le trattative per il rinnovo 2025-2027. Filippi: “Risorse adeguate all’inflazione”. Ma resta aperta la questione dell’indennità di specificità e dell’equità tra le diverse figure del Ssn

I farmacisti sostengono il riordino dell’assistenza territoriale e chiedono un ruolo più centrale. “Presidio già operativo per la prossimità”, soprattutto nelle aree interne

Ti potrebbero interessare

Oliveti interviene nel dibattito: il passaggio al lavoro dipendente potrebbe ridurre i contributi e mettere in tensione l’equilibrio della cassa dei medici

Ultime News

Più letti