I medici che si dedicano, nel proprio ambito professionale, alla stesura di articoli scientifici, saggi e libri possano essere esentati dalla ritenuta d’acconto
Sono molti i medici che si dedicano, nel proprio ambito professionale, alla stesura di articoli scientifici, saggi e libri. Alla luce dei più recenti orientamenti fiscali, è possibile che essi possano essere esentati dalla ritenuta d’acconto.
È l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 517 del 12 dicembre 2019, a chiarire le regole da applicare. I redditi da diritto d’autore percepiti dal contribuente rientrano, con le specifiche regole di tassazione degli stessi, nel limite dei 65.000 euro da considerare per la verifica dei requisiti per l’accesso o permanenza nel regime forfettario.
Non si applica la ritenuta d’acconto ai fini Irpef sui compensi relativi a cessione dei diritti d’autore, esclusivamente per le attività che sono effettivamente connesse a quelle da lavoro autonomo, come appunto avviene nel caso di produzioni in ambito scientifico-medico. L’istanza veniva presentata da una società la quale chiedeva se, in qualità di sostituto di imposta, dovesse effettuare le ritenute d’acconto sui compensi per diritti d’autore corrisposti a professionisti in regime forfettario.
La risposta all’interpello in questione ha chiarito che i proventi conseguiti a titolo di diritto d’autore, se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, concorrono alla verifica del limite dei 65mila euro ai fini dell’accesso o della permanenza nel regime forfettario. L’Agenzia inoltre chiarisce che i proventi conseguiti a titolo di diritto d’autore, correlati all’attività svolta, devono essere ridotti del 25 o del 40%, in caso di percipienti under 35, e poi sommati agli altri compensi percepiti dal professionista soggetti ai coefficienti di redditività contenuti nell’allegato 4) della legge 190/2014 e differenziati in base all’attività esercitata. Sull’ammontare complessivo va poi applicata l’imposta sostitutiva del regime forfettario (15% o 5% nei primi 5 anni di attività).
Pertanto, il sostituto d’imposta non dovrà applicare la ritenuta d’acconto sui compensi da diritto d’autore correlati a quelli relativi all’attività svolta dal titolare di partita IVA in regime forfettario a condizione che il professionista:
1) rilasci una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, nella quale si attesta che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata in regime c.d. forfettario e che, pertanto, rientrano nel plafond dei 65.000 euro;
2) fornisca una notula con l'indicazione dei dati anagrafici, dell'importo dei compensi per diritti d'autore e degli estremi della norma del regime cd. forfettario.
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